Sentenza del 22/03/2019 n. 8152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per l’attività professionale negli anni 1999-2000 e 2001-2005. Dopo il silenzio-rigetto, la CTP di Firenze, riuniti i ricorsi, aveva dichiarato inammissibile la domanda per il 2001 e respinto nel merito quelle relative agli altri anni; la CTR Toscana aveva invece accolto l’appello del contribuente. L’Agenzia ha impugnato la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: aveva dedotto in appello l’entità dei compensi, delle spese e, in particolare, gli ingenti compensi corrisposti a terzi, oltre al fatto che il contribuente esercitava nello stesso studio del padre, prospettando l’utilizzo della struttura professionale di quest’ultimo. Secondo l’Agenzia, tali elementi erano rilevanti per accertare la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, rilevando che la CTR aveva omesso di motivare sulle deduzioni relative alla presenza, per tutti gli anni considerati, di ingenti compensi corrisposti a terzi. Ha qualificato le spese per compensi a terzi come fatto storico controverso e potenzialmente decisivo ai fini del presupposto d’imposta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese. La Corte non ha deciso definitivamente se l’IRAP fosse dovuta né ha disposto direttamente il rimborso.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Da quanto precede appare fondato il lamentato vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che la commissione territoriale ha omesso di motivare su di una circostanza in senso storico naturalistico, quale le spese per compensi a terzi, costituente un fatto controverso e decisivo.
È censurabile in Cassazione, ai sensi di questa disposizione, l’omesso esame e la mancata motivazione su un fatto storico discusso tra le parti e decisivo per la controversia. Nel caso concreto, la CTR avrebbe dovuto esaminare le spese per compensi a terzi, rilevanti per valutare il presupposto dell’IRAP.
Massime di principio
- Nelle controversie sull’IRAP dei professionisti, le spese per compensi a terzi e gli altri elementi indicativi dell’organizzazione dell’attività possono essere rilevanti per accertare il presupposto impositivo e devono essere valutati dal giudice quando siano stati specificamente dedotti e siano potenzialmente decisivi.
- La presenza di compensi corrisposti a terzi non determina, da sola e automaticamente, l’assoggettamento a IRAP: la sentenza richiede che il giudice esamini il dato nel contesto degli altri elementi, ma lascia al giudice di rinvio la decisione sul merito.
- La mancata risposta a una deduzione relativa a un fatto storico controverso e decisivo può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio per un nuovo esame; ciò non equivale a una decisione definitiva sul diritto al rimborso.
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