Sentenza del 22/03/2019 n. 8136 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Procedura di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Funzione e limiti - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica emesso dopo la revisione dell’accertamento della dichiarazione doganale del 24 febbraio 2004, relativa a una partita di combustibile destinata alla centrale termoelettrica di Brindisi. In seguito alle analisi, ripetute su richiesta della contribuente, il prodotto era stato classificato come olio combustibile denso (codice TARIC NC 2710 1965) anziché come bitume e asfalti naturali. E. S.p.A. ha contestato in Cassazione la motivazione e la pronuncia della CTR, la rilevanza e l’affidabilità delle analisi, l’idoneità del metodo ASTM D5, la valutazione delle certificazioni e degli altri elementi probatori, compreso il prezzo del prodotto. Ha inoltre sostenuto che l’assenza di contestazioni tecniche nella fase amministrativa non potesse precludere di sollevare tali contestazioni in giudizio.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari dell’Agenzia: il ricorso era procedibile perché risultavano depositati sia la sentenza notificata sia un duplicato autentico, e la procura del rappresentante della società era stata regolarmente prodotta e notificata. Ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR era congrua e non vi era omessa pronuncia; tale vizio riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione, non l’omessa trattazione di ogni argomento, e le tesi incompatibili con la decisione possono intendersi implicitamente respinte. Ha rigettato il secondo motivo: la mancata presentazione di deduzioni tecniche nella fase amministrativa non preclude contestazioni specifiche in giudizio, ma nella causa le contestazioni della società erano generiche e non offrivano documentazione scientifica o metodi alternativi idonei a mettere in discussione le analisi. Ha rigettato il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva considerato le indicazioni della contribuente e le aveva motivate come non decisive; inoltre, la documentazione era stata riportata in Cassazione in modo parziale e frammentario e prospettava possibilità di indagine solo ipotetiche. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ragione della decisione, fondata sulla prevalenza probatoria dei risultati analitici, e la diversa valutazione del giudice di primo grado non bastava a integrare un vizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo: la censura sul prezzo era priva di autosufficienza, non dimostrava la decisività del dato e chiedeva una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso è stato quindi rigettato; E. S.p.A. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle dogane 15.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito. La sentenza della CTR che aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso resta ferma.
Norme richiamate
Art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD)
La funzione degli artt. 61 e ss. TULD è quella di attivare un contraddittorio anticipato in sede endoprocedimentale così da prevenire, alla luce delle prospettazioni, anche tecniche, della parte, un possibile contenzioso, sicchè la mancanza di indicazioni determina (solo) un provvisorio consolidamento degli esiti per tale via acquisiti.
Il contraddittorio amministrativo doganale serve a consentire un confronto anticipato e a prevenire il contenzioso, ma non è una fase preclusiva: la mancata formulazione di osservazioni, anche tecniche, non impedisce di contestare successivamente l’accertamento in giudizio. In assenza di osservazioni, gli esiti amministrativi si consolidano soltanto in via provvisoria.
Art. 372 c.p.c.
La Corte ha ritenuto ritualmente prodotta in Cassazione, con notifica, la copia conforme della procura notarile; la produzione ha consentito di respingere l’eccezione sulla carenza di potere rappresentativo.
Art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)
L'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito.
Il vizio motivazionale ricorre in caso di sostanziale omissione di elementi decisivi o di manifesta illogicità, non quando la parte dissente dal peso attribuito dal giudice di merito alle prove. La Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Art. 112 c.p.c.
Il vizio in questione non concerne la mancata considerazione di ogni argomentazione dedotta dalla parte ma la mancata pronuncia su una specifica domanda od eccezione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
L’omessa pronuncia sussiste se il giudice non decide su una domanda o un’eccezione, non se non risponde separatamente a ogni argomento. Le tesi incompatibili con la soluzione accolta si considerano respinte implicitamente.
Art. 132 c.p.c.
Nel caso concreto, la Corte ha escluso la nullità della sentenza per carenza di motivazione: la CTR aveva illustrato le questioni rilevanti e il percorso seguito nella valutazione delle analisi e degli altri elementi probatori.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La censura fondata sull’obbligo di motivazione della sentenza tributaria è stata respinta: la motivazione della CTR, pur breve, è stata giudicata congrua e non apparente.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
La dedotta violazione dell’obbligo di motivazione è stata esclusa perché la sentenza d’appello esponeva in modo sufficiente le ragioni della decisione e le fonti del convincimento.
Art. 378 c.p.c.
La disposizione è richiamata per la memoria depositata dalla contribuente; la Corte ne dà atto, senza fondarvi una statuizione autonoma.
Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La norma è stata invocata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, ma la Corte non ne ha ricavato un autonomo principio né una specifica statuizione.
Art. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990
Richiamati dalla contribuente nella censura sul procedimento amministrativo, non hanno dato luogo a un’autonoma decisione della Corte.
Art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente tra le norme che assumeva violate; la Corte non ne ha fornito una distinta interpretazione.
Art. 116, comma 1, c.p.c.
La disposizione è stata invocata in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha deciso le censure rilevanti applicando i limiti del giudizio di legittimità, senza enunciare una distinta interpretazione dell’articolo.
Art. 201 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, non è stato oggetto di una specifica interpretazione o statuizione autonoma.
Art. 24 della Costituzione
Richiamato dalla contribuente nella censura sul diritto di difesa, senza che la Corte ne abbia tratto un’autonoma statuizione.
Art. 97 della Costituzione
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di una distinta interpretazione da parte della Corte.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza per omessa motivazione o pronuncia; le censure sono state respinte perché la motivazione era congrua e non risultava omessa la decisione su domande o eccezioni.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per le doglianze motivazionali sulla valutazione delle analisi, delle certificazioni e del prezzo. La Corte ha escluso che fosse consentito rimettere in discussione in Cassazione la valutazione di merito in assenza di omissioni decisive o illogicità manifeste.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle risultanze di fatto né la sostituzione della valutazione probatoria del giudice d’appello con quella auspicata dalla parte.
Art. 372 c.p.c.
La disposizione ha consentito la produzione in Cassazione della copia conforme della procura notarile, ritualmente notificata, ai fini della verifica dei poteri rappresentativi.
Art. 378 c.p.c.
La norma è menzionata esclusivamente in relazione al deposito della memoria della contribuente; non sorregge un autonomo principio decisorio.
Massime di principio
- Nei procedimenti doganali, non aver presentato osservazioni o deduzioni tecniche durante il contraddittorio amministrativo non preclude di contestare l’accertamento davanti al giudice. Le contestazioni giudiziali devono però essere specifiche e supportate da elementi idonei.
- Chi contesta analisi tecniche dovrebbe indicare concretamente i limiti del metodo impiegato e, ove possibile, documentare scientificamente le caratteristiche alternative del prodotto o proporre metodi d’indagine pertinenti. Censure generiche o mere ipotesi non sono sufficienti a scalfire risultati tecnici motivatamente ritenuti attendibili.
- Il giudice può attribuire prevalenza alle analisi rispetto a elementi commerciali o amministrativi, come certificazioni d’origine o prezzo, se spiega perché questi ultimi non sono decisivi. Il fatto che il giudice di primo grado abbia valutato diversamente le prove non dimostra, da solo, un vizio della decisione d’appello.
- In Cassazione, l’omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su una domanda o un’eccezione, non la mancata risposta a ogni argomento. Le tesi incompatibili con la decisione possono essere respinte implicitamente.
- Il ricorso per Cassazione non è una nuova sede per rivalutare i fatti: le doglianze motivazionali devono individuare un’omissione di elementi decisivi o una manifesta illogicità, e la documentazione invocata va indicata e riprodotta in modo sufficiente a dimostrarne la rilevanza.
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