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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8151 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso IRPEF presentata da P.L. per l’anno 2003. Nel 2002 il contribuente aveva percepito € 78.337,86, riconosciuti dal giudice del lavoro per differenze retributive e danni da dequalificazione e biologico, nonché ulteriori € 80.655,00 per emolumenti arretrati. L’Ufficio aveva riliquidato l’IRPEF in € 19.558,84, considerando le ritenute già operate, e il contribuente aveva versato il saldo di € 5.040,84 il 21 novembre 2006. Ritenendo tassate somme risarcitorie non imponibili, P.L. aveva chiesto il rimborso; la CTP di Roma aveva accolto parzialmente il ricorso. L’Agenzia aveva appellato, ma la CTR Lazio, con sentenza n. 238/21/2012, aveva dichiarato inammissibile l’appello. In cassazione l’Agenzia ha contestato: (1) l’erronea declaratoria d’inammissibilità, sostenendo che l’appello indicava in modo sufficientemente specifico i motivi; (2) l’omessa rilevazione della decadenza parziale dalla domanda di rimborso, perché presentata il 7 dicembre 2009 oltre 48 mesi dalla ritenuta. P.L. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura, difetto di autosufficienza e genericità dei motivi, e ha sostenuto che l’eccezione di decadenza fosse tardiva e che il termine decorresse dal versamento.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni processuali del contribuente: l’Agenzia può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato senza procura speciale; il ricorso riportava in modo esauriente i motivi d’appello e formulava censure specifiche. Ha accolto il primo motivo, perché l’appello, letto nel suo complesso, rendeva chiaramente riconoscibile la doglianza sulla mancata declaratoria della parziale decadenza e non poteva essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto infondata anche l’obiezione del contribuente contro l’esame della decadenza: l’eccezione, posta a tutela dell’Amministrazione, può essere proposta per la prima volta in appello, salvo giudicato interno, e la decadenza può essere rilevata d’ufficio se emerge dagli atti. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia anche quanto al principio applicabile: per il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, il termine di 48 mesi decorre dalla data della ritenuta, non da quella del successivo versamento effettuato dal contribuente. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando tali principi e provveda anche sulle spese. Non ha deciso definitivamente l’importo eventualmente rimborsabile né l’effettiva quota decaduta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    In tema di contenzioso tributario, la mancanza o la assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in forma sintetica, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

    La specificità dell’appello tributario va valutata considerando l’atto nel suo insieme: anche una formulazione sintetica è sufficiente se consente di individuare senza ambiguità le doglianze. L’inammissibilità è riservata ai casi di mancanza o assoluta incertezza dei motivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2

    Al riguardo, va ribadito che la richiesta di rimborso delle ritenute per IRPEF effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a vario titolo al dipendente, espressamente prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, deve essere presentata nel termine di decadenza decorrente dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

    Per chiedere il rimborso dell’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata, non dalla data di un successivo versamento del contribuente. La decadenza può essere eccepita per la prima volta in appello, in assenza di giudicato interno, e rilevata d’ufficio se risulta dagli elementi acquisiti al processo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37

    Tali ritenute infatti non rientrano nella disciplina delle ritenute dirette di cui allo stesso D.P.R., art. 37, perchè tale ultima nozione implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e concordato e, pertanto, riguarda esclusivamente le amministrazioni statali.

    Le ritenute operate dal datore di lavoro privato quale sostituto d’imposta non sono ritenute dirette disciplinate dall’art. 37; per il rimborso si applica quindi la disciplina dell’art. 38, comma 2.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    Al riguardo, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato la necessità che i motivi del ricorso per cassazione debbano possedere una precisa enunciazione di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata.

    I motivi di cassazione devono identificare con precisione il vizio denunciato e ricondurlo a una delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c.; una critica generica della decisione è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la specificità dell’appello si valuta sull’intero atto e non soltanto sulla formulazione isolata dei singoli motivi: una sintesi è sufficiente se rende inequivocabile la contestazione.
  • La decadenza dalla domanda di rimborso delle ritenute fiscali operate da un sostituto d’imposta si calcola dalla data della ritenuta. Occorre distinguere tale situazione dal pagamento diretto dell’imposta da parte del contribuente.
  • L’Amministrazione finanziaria può sollevare per la prima volta in appello la decadenza dal diritto al rimborso, salvo che sul punto si sia formato un giudicato interno; la decadenza può inoltre essere rilevata d’ufficio se i fatti necessari emergono dagli atti.
  • Le agenzie fiscali possono essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato senza mandato alle liti o procura speciale.

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