Cassazione Penale, Sentenza n. 30346/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/04/2025 che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico). Il ricorrente contestava, in particolare: 1) un vizio di motivazione e la violazione nell'applicazione della presunzione legale di cui all'art.275 c.p.p.; 2) un errato riferimento all'art.599-bis c.p.p. (sostanzialmente il Tribunale avrebbe confuso la forma di definizione del procedimento); 3) la mancata considerazione della personalità del ricorrente, del suo presunto distacco dal sodalizio e dell'efficacia che avrebbe avuto il trasferimento in un'abitazione distante dal territorio di radicamento dell'associazione. Inoltre il ricorrente ha richiamato il principio dello "scioglimento del cumulo giuridico" in tema di espiazione della pena chiedendo che ciò influenzasse la valutazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'erroneo richiamo all'art.599-bis fosse privo di rilievo sulla decisione, poiché la motivazione chiariva che il processo di secondo grado si era definito con sentenza ordinaria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sussistenza della gravità indiziaria non può essere rimessa in discussione nel procedimento cautelare quando sia sopravvenuta una sentenza di condanna, anche non irrevocabile, salvo che non emergano elementi di prova nuovi in grado di mutare la lettura degli indizi. Ha inoltre confermato la corretta applicazione della doppia presunzione prevista dall'art.275 c.p.p., ritenendo sussistente la permanenza e l'attualità del sodalizio e la stabile partecipazione dell'imputato a partire dal 2011; la Corte ha rilevato l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per le ipotesi in cui operi una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere e, comunque, il Tribunale aveva svolto un giudizio prognostico negativo sull'osservanza di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha considerato la persistente partecipazione del ricorrente ad un sodalizio di stampo ndranghetistico ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari
Richiamata la 'doppia presunzione' prevista per i reati associativi; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di pericolosità/recidiva e ha confermato che, in presenza di tale presunzione assoluta, non è necessario motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari
Menziionato dal Tribunale per errore come forma di definizione del procedimento di secondo grado; la Corte ha ritenuto l'errore privo di effetti sulla decisione poiché la motivazione chiariva che il processo di secondo grado si era concluso con sentenza ordinaria
Sez. U, n. 1 del 26/02/1997 (Mammoliti)
Richiamata in tema di calcolo dei termini di custodia e del 'cumulo giuridico'; la Corte ha chiarito che i principi relativi allo scioglimento del cumulo in fase di esecuzione non sono trasferibili automaticamente alla valutazione cautelare d'ufficio
Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)
Principio secondo cui, in presenza di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice non è tenuto a motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari; la Corte lo ha applicato e comunque il Tribunale ha aggiunto motivazione prognostica negativa
art. 303, art. 300 cod. proc. pen.; art. 94 disp. att. c.p.p.
Richiamati in relazione ai termini e alle pronunce sulla custodia e alle incombenze di cancelleria: utilizzati per inquadrare la portata delle pronunce in tema di custodia cautelare e adempimenti successivi
Massime di principio
- La sopravvenienza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, limita fortemente la possibilità di rimettere in discussione la gravità indiziaria in sede cautelare, salvo che vengano prodotti elementi nuovi e rilevanti.
- In ipotesi di reato associativo di tipo mafioso l'applicazione della 'doppia presunzione' ex art.275 c.p.p. rende più agevole per il giudice la conferma della custodia cautelare in carcere e può escludere l'obbligo di motivare dettagliatamente l'inidoneità degli arresti domiciliari.
- Un errore formale nel richiamo di una norma procedurale (es. art.599-bis) non invalida la decisione se la motivazione mostra chiaramente la reale forma di definizione del giudizio e non ha inciso sul vaglio sostanziale.
- Il principio dello 'scioglimento del cumulo' applicato in fase esecutiva non si trasferisce automaticamente alla fase cautelare: le valutazioni sui termini di custodia e sulla sussistenza dei presupposti cautelari seguono regole autonome.
- La proposta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) può essere rigettata non solo per questioni formali ma anche per valutazioni prognostiche concrete sulla capacità dell'imputato di rispettare prescrizioni e sul rischio di reiterazione del reato, specialmente se persistono legami con il sodalizio criminale.
- Per ottenere successo in sede di riesame cautelare contro una decisione fondata su una sentenza di condanna, il ricorrente deve produrre elementi di prova nuovi, concreti e specifici che dimostrino un effettivo distacco dall'associazione o la perdita della pericolosità sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30307/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30313/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30315/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →