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Sentenza

Sentenza n. 4116/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, aveva integralmente compensato le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 4.755,12, oltre accessori di legge dalla notificazione dell’atto introduttivo fino al soddisfo. Il Ministero aveva documentato soltanto l’avvio dell’iter amministrativo diretto al pagamento, senza dimostrare l’effettiva corresponsione delle somme. Il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ma aveva compensato integralmente le spese, valorizzando il contegno processuale del Ministero e l’avvio dell’iter amministrativo. L’appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a., sostenendo che l’integrale accoglimento della pretesa e l’assenza di pagamento non consentissero la compensazione delle spese sulla base del solo avvio del procedimento amministrativo. Ha chiesto la riforma della sentenza limitatamente alle spese, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, del contributo unificato e degli accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella liquidazione delle spese processuali, il giudice debba fare riferimento ai parametri del D.M. 55/2014, valutando le caratteristiche concrete della controversia e dell’attività difensiva. Tali parametri costituiscono criteri di orientamento e individuano una misura economica standard, senza imporre inderogabilmente i valori medi; tuttavia, in caso di scostamento apprezzabile, il giudice deve indicarne le ragioni, rispettando il limite del decoro professionale. La disciplina dei parametri non esclude la possibilità di compensare integralmente o parzialmente le spese quando ricorrano le condizioni previste dalla legge e gravi ed eccezionali ragioni, valutabili anche in relazione alle peculiarità del caso concreto. Nel caso esaminato, l’avvio dell’iter amministrativo da parte del Ministero non aveva determinato l’effettivo pagamento del dovuto, sicché la compensazione integrale disposta dal TAR è stata ritenuta non giustificata. La sentenza è stata quindi parzialmente riformata, con condanna del Ministero al pagamento di euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato del primo grado, se dovuto e versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, fermo il diritto alla rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della condanna alle spese della parte soccombente rileva nella regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la deroga alla regola della soccombenza nei casi previsti dalla legge e in presenza di ragioni idonee a giustificare la compensazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Impone al giudice amministrativo di regolare le spese del giudizio secondo i criteri applicabili, inclusa la disciplina della compensazione.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri per la liquidazione dei compensi forensi sono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione; il giudice deve valutare le peculiarità concrete della causa e motivare gli scostamenti apprezzabili dai valori medi.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    Richiede di considerare, nella liquidazione del compenso, le caratteristiche dell’attività, la natura e difficoltà dell’affare, il valore, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.

  • art. 9, comma 1, l. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali, sicché i parametri ministeriali non costituiscono minimi tariffari inderogabili.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e impone il rispetto del decoro professionale nella determinazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la regolazione delle spese deve tenere conto dei parametri per la liquidazione dei compensi forensi stabiliti dal D.M. 55/2014, valutando le caratteristiche concrete della controversia e dell’attività difensiva.
  • I parametri del D.M. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano una misura economica standard della prestazione, ma non impongono inderogabilmente i valori medi; in caso di scostamento apprezzabile, il giudice deve indicare i criteri che lo hanno determinato.
  • La regola della soccombenza può essere derogata mediante compensazione integrale o parziale delle spese solo in presenza delle condizioni previste dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, valutate in rapporto alle peculiarità del caso concreto.
  • L’avvio di un iter amministrativo diretto all’adempimento di una condanna, quando non sia seguito dall’effettivo pagamento delle somme dovute, non giustifica di per sé l’integrale compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’adempimento.
  • La liquidazione giudiziale del compenso professionale deve comunque rispettare il limite derivante dall’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude la determinazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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