Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 386/2024, pubblicata il 26/9/2023, resa dal Tribunale di Cuneo, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 28.9.2023 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Cuneo il 17 ottobre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, notificata al Ministero e passata in giudicato, nonché il pagamento delle somme ivi liquidate. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. ed era stata notificata via PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato ritualmente all'Amministrazione e il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche era inutilmente decorso. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. È stato nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di procedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente deve comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
Rileva ai fini della produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale per l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede un termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente la proposizione dell'azione esecutiva, inclusa l'ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia condannato un'amministrazione al pagamento di somme, quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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