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Sentenza

Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 459/2024, pubblicata l’8/10/2024, resa dal Tribunale di Cuneo, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 5.10.2024 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del Tribunale di Cuneo, giudice del lavoro, n. 459/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 459/2024 del Tribunale di Cuneo, passata in giudicato, presumibilmente al fine di ottenere l'esecuzione dell'obbligo di pagamento da essa derivante. Nel corso del giudizio è stato comunicato che il Ministero aveva già adempiuto al giudicato mediante pagamento, in data anteriore alla notifica del ricorso per ottemperanza. A seguito dell'adempimento, la ricorrente ha rinunciato informalmente al ricorso, senza notificare la rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva adempiuto al giudicato mediante pagamento prima della notificazione del ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha precisato che la rinuncia informale e non notificata è irrituale, sicché non ha definito il giudizio come rinuncia; tuttavia, l'avvenuto soddisfacimento della pretesa ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso per ottemperanza non notificata è irrituale e non può essere valorizzata come formale rinuncia processuale; se tuttavia l'interesse alla decisione è venuto meno per l'adempimento dell'amministrazione, il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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