Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 47/2025, pubblicata in data 27/01/2025, resa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, notificata il 13.9.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Alessandria il 14 febbraio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, passata in giudicato, e il pagamento delle somme ivi liquidate. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. ed era stata notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni era decorso senza pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede la dimidiazione dei parametri applicabili alla liquidazione delle spese, richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di contestazioni sull'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione pubblica competente, anche con facoltà di delega, quando l'attività commissariale sia connessa ai suoi compiti istituzionali; in tal caso il relativo compenso è compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
- La difficoltà organizzativa dell'amministrazione nell'esecuzione seriale di titoli giudiziali non esclude l'obbligo di ottemperanza e può incidere soltanto sulla liquidazione delle spese di lite, unitamente alla serialità e alla limitata complessità della controversia.
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