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Sentenza

Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 111/2024, pubblicata il 17/04/2024, resa dal Tribunale di Asti, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 5.10.2024 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Asti il 9 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202600520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, in funzione di giudice del lavoro, recante la condanna al pagamento di somme in favore delle ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 111/2024 del Tribunale di Asti, notificata al Ministero e passata in giudicato, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e che, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato pagando alle ricorrenti le somme liquidate dalla sentenza del Tribunale di Asti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per effettuare il pagamento e compiere gli atti necessari, a spese dell'Amministrazione inadempiente. Ha stabilito che il commissario, quale dipendente pubblico operante nell'ambito dei compiti istituzionali, non percepisca un compenso ulteriore. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese legali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale è ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integra, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione e l'accoglimento dell'ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione non viene eseguita, e sono documentati il titolo in copia conforme, la notificazione all'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, individuandolo in un dirigente dell'amministrazione pubblica competente e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari al pagamento.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo rispetto al trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza.
  • La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta dal giudice dell'ottemperanza quando le modalità dell'inadempimento amministrativo presentino potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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