Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 264/2024, pubblicata il 10/07/2024, resa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, notificata il in data 22/07/2024 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Asti il 26 febbraio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 264/2024, notificata al Ministero e passata in giudicato, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. ed era stata notificata tramite PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza pagamento. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente deve comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso inutilmente prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Rileva ai fini della produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale per l'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiari antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55
È stata utilizzata quale parametro per la liquidazione delle spese di lite, soggette a dimidiazione e ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche e l'amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando esercita funzioni connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito.
- Nelle controversie seriali di ottemperanza di limitata complessità, le spese di lite possono essere liquidate in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari, tenendo conto anche delle difficoltà organizzative dell'amministrazione nell'esecuzione dei titoli giudiziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1150/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →