Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 594/2024, pubblicata il 28/11/2024, resa dal Tribunale di Cuneo, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 21.10.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Cuneo l’11 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, con omesso pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 594/2024 del Tribunale di Cuneo, notificata al Ministero e passata in giudicato, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava contestato che l'Amministrazione avesse omesso di adempiere al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificato mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale, era passato in giudicato ed era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto che tale termine fosse inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 475 c.p.c.
Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri delle spese legali, ulteriormente ridotte in considerazione della serialità e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione soccombente, e dimostri l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, in presenza di un'inottemperanza non contestata.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione.
- Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto uno specifico compenso commissariale ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
- La protratta inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza in ordine a eventuali profili di danno erariale.
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