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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11755/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione proposta dal difensore di Pelella nei confronti del G.i.p. che, investito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato, aveva rigettato l'istanza di messa alla prova. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento (art. 41 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 34, lett. h), 37, lett. b), 464 bis, 168 bis cod. proc. pen.), sostenendo che il G.i.p. avrebbe "indebitamente" anticipato il proprio convincimento (anche sotto il profilo della qualificazione giuridica e del profilo sanzionatorio) mediante affermazioni come "l'attività illecita posta in essere dal prevenuto non è da considerarsi improvvisata", nonché avendo rigettato la messa alla prova senza aver valutato il programma trattamentale e la personalità dell'imputato, con violazione dei principi di terzietà e imparzialità; in via subordinata viene prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede incompatibilità del G.i.p. che abbia rigettato la messa alla prova prima dell'ammissione al rito abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: le valutazioni espresse dal G.i.p. sul punto della messa alla prova rientrano nell'ambito di decisioni preliminari o incidentali funzionali alla verifica di ammissibilità e congruità dell'istituto (e non costituiscono "indebita" anticipazione del convincimento sui fatti); il rigetto dell'istanza di messa alla prova si colloca nella medesima fase processuale del giudizio immediato e delle decisioni sui riti alternativi, pertanto non determina incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p.; eventuali vizi del sub-procedimento disciplinato dall'art. 464 bis c.p.p. non sono rimediabili tramite procedura di ricusazione; la questione di legittimità costituzionale sollevata non merita accoglimento. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile/rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro di impugnazione rispetto alla ricusazione e alla sua disciplina formale; il ricorso lamentava violazione ma la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile per mancato confronto con l'argomento dirimente del provvedimento impugnato

  • art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivare l'inammissibilità della ricusazione; indica i casi di competenza/ammissibilità dei rimedi, ma la Corte non ha ritenuto che le circostanze dedotte integrassero i presupposti di ricusazione

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi di incompatibilità del giudice; la Corte interpreta la disposizione come catalogo tendenzialmente tassativo volto a evitare la "forza della prevenzione". Ha ritenuto che il rigetto della messa alla prova non determini incompatibilità quando adottato nella stessa fase processuale dei riti alternativi

  • art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente la ricusazione quando il giudice abbia "indebitamente" manifestato il proprio convincimento. La Corte precisa che "indebitamente" delimita i casi a esternazioni prive di necessità funzionale e scollegate dall'atto svolto; pertanto non è sufficiente la presenza di rilievi valutativi funzionali all'atto

  • art. 464 bis cod. proc. pen.

    Regola la sospensione del procedimento con messa alla prova; le valutazioni sul programma e sull'idoneità sono funzionali alla verifica di ammissibilità della messa alla prova e non costituiscono anticipazione del giudizio di responsabilità tale da giustificare la ricusazione

  • art. 464 quater cod. proc. pen.

    Ricondotto dalla giurisprudenza alla disciplina del provvedimento di rigetto della messa alla prova e alla sua incidenza (o meno) sull'incompatibilità del giudice nel prosieguo del procedimento

  • art. 168 bis cod. pen.

    Citato tra le norme richiamate dal ricorrente in tema di benefici e riti alternativi; la Corte non ritiene sussistente anticipazione di giudizio che pregiudichi l'applicabilità dei benefici

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica (carattere di non occasionalità della condotta); la Corte osserva che eventuali valutazioni sulla qualificazione sono funzionali alla decisione sulla messa alla prova e non costituiscono "indebita" anticipazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale come riferimento alle cause di proscioglimento immediato la cui verifica non implica valutazioni di merito incompatibili con la fase

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa (principio di terzietà e imparzialità); la Corte ritiene che le garanzie costituzionali non siano violate dalle valutazioni funzionali espresse in provvedimenti preliminari

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella prospettiva della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.; la Corte non accoglie la questione ritenendola infondata nel caso concreto

Massime di principio

  • Le manifestazioni del convincimento del giudice contenute in provvedimenti preliminari o incidentali sono ammissibili quando siano funzionali all'atto adottato; per giustificare la ricusazione occorre che l'esternazione sia "indebita", cioè priva di necessità funzionale e scollegata dalla funzione esercitata
  • Il provvedimento di rigetto dell'istanza di messa alla prova, adottato nella fase del giudizio immediato/definizione con riti alternativi, non determina di per sé l'incompatibilità del giudice per la fase successiva (udienza preliminare o dibattimento)
  • Non è consentito usare il procedimento di ricusazione per censurare vizi interni o di merito del sub-procedimento relativo alla messa alla prova; tali profili devono essere esperiti con i rimedi processuali specifici e non con la ricusazione
  • Per prospettare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. occorre dimostrare che la normativa produca, in concreto, un pregiudizio effettivo e non meramente ipotetico; la Corte tende a valorizzare la distinzione tra valutazioni funzionali e anticipazioni di merito
  • Nel valutare la possibile anticipazione di giudizio vanno distinti gli aspetti di accertamento della responsabilità penale e gli aspetti sanzionatori/di ammissibilità dei benefici: entrambi possono incidere, ma devono risultare da esternazioni inequivocabilmente estranee alla funzione svolta

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