Cassazione Penale, Sentenza n. 07379/2026 del 24/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per violazione dell'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001: si contestava la motivazione sulla responsabilità (si sarebbe basata su una presunta occupazione dell'immobile, da cui l'imputato era stato invece assolto), la rilevanza penale delle opere contestate (sosteneva che la modifica di destinazione d'uso e le opere non richiedevano permesso a costruire), il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p., e il rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale per non abitualità ex art. 62 bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito: dai rilievi e dalle fotografie è emerso che nel ballatoio accorpato erano stati realizzati una cucina con impianti idrico ed elettrico e un bagno, determinando aumento di volumetria e la creazione di una nuova unità abitativa. Tali opere, secondo l'art. 10 comma 1 lett. a) del d.P.R. 380/2001, costituiscono nuova costruzione e quindi richiedevano il permesso a costruire, non richiesto. La Corte ha inoltre confermato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131‑bis ritenendo l'offesa non di particolare tenuità, e ha rigettato le richieste di attenuanti per carenza di elementi positivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b)
art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001
Le opere che comportano nuova costruzione ovvero aumento di volumetria senza titolo abilitativo integrano il reato edilizio; l'aver trasformato un ballatoio in vano cucina con impianti rientra in tale nozione e richiede il permesso a costruire.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 comma 1 lett. a)
art. 10 comma 1, lett. a) del d.P.R. 380 del 2001
Definisce come intervento di nuova costruzione la realizzazione di volume 'ex novo'; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla creazione del vano cucina che ha aumentato la volumetria.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la Corte ha ritenuto che l'offesa non fosse di particolare tenuità sulla base delle modalità dell'abuso.
I criteri (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità, gravità, intensità del dolo) devono guidare la valutazione della gravità dell'offesa ai fini dell'art. 131‑bis; la Corte ha applicato questi criteri per escludere la tenuità.
Riguarda la non abitualità del comportamento come fattore attenuante speciale; la Corte ha considerato l'assenza di elementi positivi e la tipologia dell'abuso per negare benefici basati sull'abitualità.
Codice penale, artt. 633‑639‑bis
artt. 633-639 bis cod.pen.
Norme sull'occupazione abusiva; la Corte ha rilevato che l'assoluzione per occupazione non incidiva sulle valutazioni relative alle opere edilizie contestate.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese per ricorso manifestamente inammissibile; applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile ma non presentato con colpa grave.
Massime di principio
- La trasformazione di superfici accessorie (es. ballatoi) in locali abitativi con impianti e aumento di volumetria può integrare "nuova costruzione" ai sensi del d.P.R. 380/2001 e quindi richiede permesso a costruire; la semplice qualificazione come 'modifica di destinazione d'uso' non esclude il titolo abilitativo se c'è aumento di volume o realizzazione di nuovo vano.
- L'assoluzione per un reato connesso (es. occupazione abusiva) non annulla automaticamente le responsabilità per opere edilizie diverse: i giudici possono fondare la condanna sulla descrizione dei lavori e sulle risultanze istruttorie indipendentemente dall'esito di altro capo di imputazione.
- La causa di non punibilità ex art. 131‑bis richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità; occorre dimostrare elementi concreti riguardo modalità, esiguità del danno/pericolo e assenza di recidiva o altri illeciti comparabili.
- La mera dichiarazione di aver demolito o sanato successivamente l'opera non è sufficiente: il beneficio (o la valutazione attenuante) richiede prova concreta dell'avvenuta rimozione o sanatoria e della sua efficacia.
- Per ottenere le attenuanti generiche o speciali è necessario allegare e provare elementi positivi (es. contesto, scarsa intensità del dolo, danno esiguo); deduzioni generiche o riferimenti a risultati assolutori su capi diversi risultano insufficienti.
- Quando sentenze di primo e secondo grado condividono lo stesso percorso argomentativo, la Corte di cassazione valuta congiuntamente le motivazioni: le carenze della motivazione d'appello possono essere integrate con quella di primo grado, ma la congruità complessiva deve risultare evidente.
- In tema di ricorsi per cassazione, l'inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, secondo le circostanze, un versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi importante la selezione prudente dei motivi di ricorso e l'aderenza ai limiti di legge.
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