Cassazione Civile, Sentenza n. 26632/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla debenza dei contributi consortili per l'anno 2002 su terreni ricadenti nei comprensori delle "Rogge Sale, Donna ed Antegnata" e dello "Scolmatore Torrente Zerra". Il Consorzio aveva emesso un avviso di pagamento che i contribuenti avevano impugnato; in primo e secondo grado fu annullato l'avviso. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi relativi a vizi procedurali (in particolare omissione della comunicazione dell'udienza di trattazione) e vizi di merito (errata valutazione dell'inclusione dei canali nel comprensorio, mancata considerazione del Piano di classifica e delle prove tecniche circa il beneficio fondiario derivante dalle opere di regimentazione idraulica). Le controparti hanno svolto motivi incidentali relativi a questioni processuali e di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale (omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al Consorzio), ritenendo che la mancata comunicazione abbia pregiudicato il diritto di difesa e il contraddittorio. Su tale base la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo motivato esame della controversia. I restanti motivi di ricorso e il ricorso incidentale sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31
omessa nel testo ma richiamata per il principio della comunicazione dell'udienza
la comunicazione della data di udienza al contribuente è funzionale alla garanzia del diritto di difesa; la mancata comunicazione (entro il termine previsto, consolidatamente inteso come almeno 30 giorni) determina la nullità della decisione
codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (n. 3, 4, 5)
richiamato nei motivi di cassazione
articola i motivi di cassazione utilizzati (vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme processuali) e costituisce la base formale dei motivi del ricorso principale
Costituzione, art. 24
garantisce il diritto di difesa; la Corte ha fatto leva su tale principio nel ritenere pregiudicato il diritto di difesa per omissione della comunicazione d'udienza
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 25
richiamato implicitamente in relazione alla indisponibilità dei fascicoli
i fascicoli di parte rimangono acquisiti al fascicolo d'ufficio e non devono essere riprodotti dal ricorrente alla Corte di Cassazione se è stata chiesta la loro trasmissione, togliendo l'onere di produrre copie autentiche già in possesso dell'ufficio
codice di procedura civile, art. 327, comma 1
richiamato con riferimento alla modifica dei termini di impugnazione (I. n. 69/2009, art. 46, c. 17)
disciplina i termini di impugnazione; la Corte ha confermato che la riduzione del termine lungo a sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica, quindi non si applicava al giudizio originario qui instaurato
richiamato dall'ottavo motivo
invocato in relazione alla nozione di beneficio fondiario, come norma da considerare con la normativa consortile per valutare l'esistenza del presupposto impositivo dei contributi
r.d. n. 215 del 1933, art. 10 e I. Regione Lombardia n. 59 del 1984, art. 19
richiamati dall'ottavo motivo
norme richiamate in tema di funzioni consortili e disciplina regionale/antecedente in ordine alla determinazione del presupposto impositivo legato alla funzione di regimentazione idraulica
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'udienza amministrativa o tributaria alla parte, quando richiesta dalla normativa processuale, lede il diritto di difesa e comporta la nullità della decisione; la parte può ottenere la cassazione con rinvio per tale vizio anche se la controversia è di merito.
- Se il fascicolo di parte è acquisito d'ufficio presso la commissione tributaria e ne è richiesta la trasmissione, il ricorrente non è onerato di produrre duplicati degli atti per la Cassazione; questo tutela l'accesso al rimedio in presenza di documentazione già nella disponibilità dell'ufficio.
- Le questioni di merito relative all'inclusione di canali nel comprensorio consortile, all'effettivo beneficio fondiario e alla rilevanza del Piano di classifica richiedono valutazione istruttoria e motivata: in sede di rinvio il giudice di merito dovrà esaminare puntualmente le prove tecniche e l'ordine di accertamenti indicato dalla Corte di legittimità precedente.
- I termini processuali modificati da successive legge si applicano in funzione della data di instaurazione del giudizio; occorre verificare sempre se il processo sia stato iniziato prima o dopo la novazione legislativa per determinare il termine applicabile.
- La pronuncia di cassazione per vizi procedurali può assorbire le questioni di merito: la Corte di legittimità può annullare la sentenza su una sola causa di nullità rilevante e rinviare per un nuovo esame, lasciando ai giudici di rinvio la valutazione completa del merito conformemente alle prescrizioni della Cassazione.
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