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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia riguarda un'indennità assicurativa per il furto di un'autovettura di lusso utilizzata da un soggetto in forza di contratto di leasing. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il furto; in appello la decisione era stata riformata, con condanna dell'assicuratrice al pagamento dell'indennizzo sia in favore della società di leasing per il residuo prezzo del bene sia in favore dell'utilizzatore per l'ulteriore somma spettante. L'assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato il furto solo sulla base della denuncia presentata da un terzo, e che avesse indebitamente valorizzato prove contrarie senza poter addossare alla compagnia un onere probatorio ulteriore; (2) ancora violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la denuncia di furto, pur essendo atto pubblico, non prova la veridicità dei fatti denunciati e non esonera l'assicurato dal provare il sinistro; (3) violazione degli artt. 2697, 2222 e 1177 c.c., contestando la rilevanza attribuita alla denuncia proveniente da un soggetto che si assumeva non terzo, perché proprietario/locatore di altre auto e custode dell'officina. La società di leasing beneficiaria dell'indennizzo ha proposto ricorso incidentale perché la Corte d'appello non aveva pronunciato sulla domanda di rivalutazione monetaria e interessi legali sull'indennizzo. L'utilizzatore dell'auto ha aderito alla difesa della società di leasing su questo punto. La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale dell'assicuratrice e ha accolto il ricorso incidentale, affermando che l'indennizzo assicurativo nei danni ha natura di debito di valore, quindi va rivalutato automaticamente dal sinistro alla liquidazione, con possibilità di interessi compensativi se domandati e provati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'assicuratrice, ritenendo infondati i motivi sull'onere della prova e sulla denunciata erronea valutazione della denuncia di furto. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società di leasing/beneficiaria dell'indennizzo, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva omesso di pronunciarsi su rivalutazione monetaria e interessi sull'indennizzo. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché decida nel merito sulla domanda accessoria e regoli anche le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra l'utilizzatore e le società. Nei rapporti tra l'assicuratrice e la società di leasing la Corte ha posto le spese di legittimità a carico dell'assicuratrice. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per il rigetto del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina dell'onere della prova: in tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato deve provare il sinistro e il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo; la norma non risulta violata quando il giudice di merito si limita a valutare le prove acquisite senza invertire l'onere probatorio.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato solo dalla ricorrente per contestare la rilevanza della denuncia di furto e la posizione del soggetto che l'aveva presentata; la Corte non fonda la decisione su questa norma.

  • art. 1177 c.c.

    Richiamato solo dalla ricorrente in relazione alla pretesa qualità di custode dell'officina; la Corte non ne fa applicazione decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rivalutazione e interessi; la Cassazione accoglie la censura di omessa pronuncia.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che gli interessi compensativi sono modalità di liquidazione del danno da ritardo nel pagamento dell'indennizzo.

  • art. 1905 c.c.

    Norma sull'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato del danno prodotto dal sinistro; usata per qualificare la funzione reintegratoria dell'indennizzo.

  • art. 1908 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di determinazione dell'indennizzo assicurativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione, utilizzata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato solo dalla ricorrente in relazione alla prospettata revocazione, senza incidenza sulla decisione.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione contro i danni, l'assicurato deve provare l'esistenza del sinistro coperto dalla garanzia; la denuncia di furto, pur costituendo atto pubblico, non prova da sola la veridicità dei fatti denunciati né esonera dalla prova del verificarsi dell'evento.
  • L'art. 2697 c.c. è violato solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece configurabile violazione se il giudice di merito valuta liberamente le prove acquisite e ritiene non dimostrato o dimostrato un fatto sulla base del loro complessivo apprezzamento.
  • Le regole sull'onere della prova operano in modo residuale rispetto al principio di acquisizione probatoria: le risultanze istruttorie, una volta entrate nel processo, sono valutate dal giudice secondo il proprio libero convincimento, indipendentemente dalla loro provenienza.
  • L'efficacia probatoria di una scrittura o denuncia proveniente da un soggetto che si assume interessato alla lite non coincide con l'incapacità a testimoniare: l'eventuale incapacità ex art. 246 c.p.c. non travolge automaticamente il valore probatorio del documento.
  • L'indennizzo assicurativo nei danni ha funzione reintegratoria e si comporta come un debito di valore: va automaticamente rivalutato dal momento del sinistro alla liquidazione; gli interessi compensativi possono cumularsi sulla somma rivalutata solo se specificamente domandati e allegati/provati come danno da ritardato pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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