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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30792/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

L'ufficio aveva emesso nei confronti di un operatore estero delle scommesse un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2011, ritenendolo soggetto passivo in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per suo conto. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra gli altri, la nullità per mancata traduzione in inglese dell'avviso, l'insussistenza del presupposto territoriale e soggettivo del tributo, la violazione delle norme interne e del diritto unionale, la contrarietà della disciplina nazionale al divieto di imposte sul volume d'affari diverso dall'IVA, l'obiettiva incertezza normativa e l'illegittimità della condanna alle spese in favore dell'Amministrazione. La CTR aveva respinto l'appello, confermando l'assoggettamento all'imposta del bookmaker estero operante fuori dal sistema concessorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al settimo motivo, relativo alle spese di lite, ritenendo fondata la censura sulla compensazione delle spese del giudizio di appello in ragione della peculiarità e della recente evoluzione della materia; ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito disponendo la compensazione delle spese del grado di appello. Per il resto ha rigettato i motivi: ha escluso la nullità dell'avviso per mancata traduzione, ha ritenuto corretto l'assoggettamento all'imposta unica per l'anno 2011 del bookmaker estero privo di concessione, ha negato la violazione del diritto UE e l'applicabilità dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per l'anno 2011, e ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La mancata pronuncia espressa su un motivo non integra vizio quando la decisione resa comporta implicita statuizione di rigetto della questione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione anche in presenza di error in procedendo, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 7 L. 212/2000

    La doglianza sulla mancata traduzione dell'atto impositivo non è accolta perché, nel caso concreto, il contribuente ha comunque compreso e contestato efficacemente la pretesa tributaria.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    Il presupposto territoriale dell'imposta viene ricostruito in relazione alla prestazione del servizio di gioco e alla raccolta delle scommesse svolte in Italia.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    Il soggetto passivo dell'imposta unica comprende anche chi gestisce scommesse senza concessione, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    La norma interpretativa chiarisce che è soggetto passivo chiunque gestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse, e che, se l'attività è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale si opera è solidalmente obbligato.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La disciplina nazionale non è stata ritenuta in contrasto con il divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA armonizzata.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria perché la Corte di Giustizia si era già pronunciata sulla non discriminazione della disciplina italiana.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa è esclusa per l'anno 2011, dopo l'intervento interpretativo del 2010.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    L'obiettiva incertezza normativa può escludere le sanzioni solo per il periodo anteriore alla norma interpretativa; non opera per il 2011.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato unitamente alla disciplina sulle sanzioni e sull'incertezza normativa.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    La CTR non avrebbe dovuto liquidare le spese in favore dell'Ufficio con un funzionario delegato; la Corte però afferma in generale la possibilità di condanna alle spese a favore dell'Amministrazione costituita così.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Le spese del giudizio di appello vanno compensate in ragione della complessità e della successiva evoluzione giurisprudenziale.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della soccombenza può essere derogata con compensazione, nel caso di sopravvenienze giurisprudenziali rilevanti e recente consolidamento dell'orientamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'omessa pronuncia su un motivo non determina cassazione quando la decisione adottata implica comunque il rigetto implicito della questione sollevata.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo non comporta nullità se il destinatario ha comunque compreso la pretesa ed ha potuto difendersi in giudizio o in sede amministrativa.
  • Per l'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo si ricollega all'organizzazione e alla raccolta delle scommesse come prestazione di servizio svolta sul territorio italiano, non al solo luogo formale di conclusione del contratto.
  • Il soggetto passivo dell'imposta unica comprende anche il bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse in Italia, anche per il tramite di intermediari o centri trasmissione dati, con responsabilità solidale nei rapporti previsti dalla legge.
  • La disciplina interna sull'imposta unica sulle scommesse non viola di per sé i principi di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, né il divieto unionale di introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA, se colpisce operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale senza discriminazioni in base alla sede.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera per le annualità successive alla norma di interpretazione autentica che abbia chiarito la soggettività passiva, anche se la questione fosse stata controversa in precedenza.
  • In presenza di una materia caratterizzata da evoluzione giurisprudenziale recente e da interventi risolutivi della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, è giustificata la compensazione delle spese di lite del grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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