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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09023/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto con caparra confirmatoria nell'ambito del quale il giudice di merito ha ritenuto integrato un grave inadempimento della società odierna ricorrente, reputandolo sufficiente a legittimare il recesso della controparte e a giustificare la condanna alla restituzione del doppio della caparra. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il controricorrente non si era presentato dal notaio per la stipula del rogito; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 1453 e 1385 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse correttamente valutato la gravità dell'inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello aveva confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, con conseguente operatività del limite di cui all'art. 348-ter c.p.c.; inoltre la ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare e confrontare le rationes decidendi delle due decisioni di merito per superare tale preclusione. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, ribadendo che la valutazione della gravità dell'inadempimento è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente, come nel caso esaminato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il motivo ex n. 5 è inammissibile quando opera la preclusione conseguente alla cd. doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la sentenza d'appello che ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base delle stesse ragioni inerenti le questioni di fatto

    In presenza di conferma della decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica dimostrazione della diversità delle rationes di fatto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato quale norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte ribadisce che la valutazione della gravità dell'inadempimento appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato in tema di caparra confirmatoria; la Corte conferma la legittimità della restituzione del doppio della caparra a seguito del grave inadempimento accertato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione e degli effetti della caparra confirmatoria è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale istruttorio e della gravità dell'inadempimento, quando il giudice di merito abbia già espresso un apprezzamento motivato.
  • In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale speciale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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