Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto il riesame della misura della custodia cautelare in carcere applicata al Conti. Il ricorrente contestava: (1) l'insufficienza dei gravi indizi in relazione al capo relativo alla partecipazione ad un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), sostenendo che le conversazioni intercettate erano isolate e idonee al più a provare concorso in singoli episodi e non stabilita partecipazione associativa; (2) la mancata e insufficiente motivazione in ordine allaggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (3) l'ingiustificatezza della custodia cautelare alla luce dell'arresto del capo del gruppo (Salemi), della mancanza di contatti successivi e della possibilità di misure meno afflittive. Sono stati depositati motivi aggiunti con analoga critica della qualificazione associativa e dellaggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso reputandolo complessivamente infondato. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui giudizi di merito (no riesame dei fatti salvo manifesta illogicità o violazione di legge) e ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e logica sulla sussistenza dei gravi indizi a carico del Conti (valutazione delle conversazioni intercettate, richiamo alla "cassa comune", ruolo nelle trattative per grosse partite, uso di linguaggio in codice, organizzazione logistica e prosecuzione dellattività anche dopo larresto del capo). Ha dichiarato inammissibile la censura relativa allaggravante per mancata devoluzione in sede di riesame. Ha inoltre ritenuto fondato il giudizio sulle esigenze cautelari: modalità seriali e professionalità delle condotte giustificavano la permanenza in carcere e l'esclusione di misure meno afflittive o del braccialetto elettronico. Conseguentemente il provvedimento di riesame è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che sanziona il reato di traffico di sostanze stupefacenti; nella decisione è stato discusso il confine tra concorso in reato e partecipazione ad un sodalizio dedito al traffico, con l'esigenza di valutare la stabilità dell'accordo, l'organizzazione e la funzione operativa del gruppo per configurare il reato associativo
Aggravante cd. 'agevolativa' collegata a contesti mafiosi; la Corte richiama che l'integrazione dell'aggravante richiede motivazione su presupposti fattuali e natura soggettiva, ma ha escluso la censura per carenza di devoluzione in sede di riesame
Richiama la nozione di gravi indizi di colpevolezza ai fini della misura cautelare e il diverso grado di valutazione rispetto al giudizio di merito: per la cautela è richiesta una 'qualificata probabilità', non la prova piena
Citato per distinguere i criteri probatori del giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi) da quelli applicabili in fase cautelare, dove tali requisiti non sono richiesti nello stesso modo
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e c))
Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di recidiva). La Corte conferma che, pur non potendosi desumere il pericolo solo dalla gravità del reato, le modalità della condotta e le circostanze concreti sono elementi decisivi per la prognosi di reiterazione
art. 275 e art. 275bis cod. proc. pen.
Art. 275 richiamato in relazione alla presunzione sulla idoneità di misure alternative; art. 275bis relativo agli strumenti di controllo a distanza (braccialetto elettronico) è stato ritenuto inidoneo quando gli arresti domiciliari sono complessivamente inadeguati a contenere il pericolo di reiterazione
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Richiama limiti procedurali nel giudizio di riesame e lobbligo del ricorrente di devolvere specifiche doglianze in sede di riesame per consentire al giudice di merito di pronunciarsi
Norma sulle ragioni di impugnazione in Cassazione; la Corte ricorda i limiti del gravame per mancata devoluzione e per questioni di fatto escluse dal sindacato di legittimità
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari ha limiti: la Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è logica e coerente; è sindacabile solo la manifesta illogicità o la violazione di norme
- Per la misura cautelare non è richiesta la prova piena del reato: è sufficiente la sussistenza di gravi indizi che fondino una qualificata probabilità della responsabilità
- La distinzione tra concorso in singoli reati e partecipazione associativa richiede elementi aggiuntivi quali stabilità dellaccordo, organizzazione e ruoli operativi (affectio societatis); conversazioni intercettate possono concorrere a provarli se lette nel contesto
- Laggravante di tipo mafioso richiede motivazione puntuale sui presupposti soggettivi e oggettivi; tuttavia il rilievo non adeguatamente sollevato in sede di riesame può essere precluso in cassazione per mancata devoluzione
- Nella prognosi del pericolo di reiterazione vanno considerate le modalita' seriali, la professionalità e le relazioni interpersonali; tali elementi possono giustificare la custodia cautelare e lesclusione di misure meno afflittive o di controllo elettronico
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve specificare in sede di riesame le censure sul merito e sulle fonti di prova: l'omissione di tale obbligo rende inammissibili cognizioni nuove in cassazione
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