Cassazione Civile, Ordinanza n. 11284/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società fornitrice di materiale elettrico aveva insinuato al passivo di un fallimento un credito complessivo di euro 265.275,71, comprensivo di una quota in privilegio per IVA di rivalsa e del residuo in chirografo. Il credito era stato escluso e l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale di Roma. Il tribunale aveva ritenuto non opponibili alla procedura il decreto ingiuntivo privo di esecutività ex art. 647 c.p.c., il piano di rientro sottoscritto dal legale rappresentante perché privo di data certa, la comunicazione del sindaco priva di data certa e di adeguata efficacia probatoria, nonché una cambiale asseritamente emessa per il pagamento di una rata, anch'essa non databile con certezza prima del fallimento. Nel ricorso per cassazione la creditrice denunciava, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che quei documenti avrebbero dovuto essere valutati come indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova presuntiva, insieme ad altra corrispondenza e agli estratti conto attestanti il pagamento di una rata. Con il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per non avere il tribunale valutato complessivamente gli indizi, ma in modo atomistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente incardinato sull'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in realtà mirasse a sollecitare una diversa valutazione delle prove e degli indizi, attività riservata al giudice di merito. Ha poi escluso che il secondo motivo potesse superare il medesimo limite, ribadendo che l'apprezzamento della prova per presunzioni è un giudizio di fatto censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale e non può ridursi alla contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del fallimento; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Viene richiamato per escludere l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di clausola di esecutività.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È interpretato in senso restrittivo: consente la censura solo per omesso esame di un fatto storico, non per contestare la valutazione del materiale probatorio o degli indizi.
La valutazione della concordanza, gravità e precisione degli indizi è rimessa al giudice di merito e non può essere rivisitata in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare la mancata adesione del giudice di merito a una determinata lettura delle prove o degli indizi.
- La valutazione della prova per presunzioni costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sindacabile come tale la scelta delle fonti del convincimento né la preferenza accordata ad alcuni elementi rispetto ad altri.
- La censura che si limiti a proporre una diversa combinazione degli elementi indiziari, senza evidenziare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo o un ragionamento manifestamente illogico, è inammissibile.
- Ai fini dell'opponibilità al fallimento, i documenti posti a fondamento del credito devono risultare assistiti da requisiti di certezza e opponibilità richiesti dall'ordinamento concorsuale; in mancanza, il creditore non può pretendere che siano valorizzati come prova piena senza adeguata verifica di merito.
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