Cassazione Civile, Ordinanza n. 33000/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia origina da una condanna emessa dalla Corte dei conti nei confronti di un consigliere regionale, ritenuto responsabile, in base anche a un giudicato penale di condanna per falso ideologico e truffa, del pagamento in favore della Regione Lombardia di euro 112.435,00: euro 83.781,00 per danno derivante da un indebito finanziamento regionale e euro 28.644,00 per spese percepite indebitamente come consigliere regionale. In appello il ricorso è stato rigettato dalla sezione centrale d'appello contabile. Il ricorrente ha poi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) difetto di giurisdizione, sostenendo che non vi fosse danno erariale sia quanto al finanziamento regionale, perché interamente utilizzato per lavori su area comunale con incremento del patrimonio dell'ente locale, sia quanto ai rimborsi spese, perché il giudice penale si era limitato a rilievi formali e la somma di euro 20.000,00 era stata effettivamente destinata al pagamento di documenti contabili; (2) violazione delle regole del giusto processo, deducendo la nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado per omesso recapito e omessa produzione della comunicazione di avvenuto deposito; (3) difetto di giurisdizione per insindacabilità dell'uso dei fondi regionali, assumendo che l'art. 122, comma 4, Cost. e l'autonomia contabile dei consigli regionali sottrarrebbero la materia alla giurisdizione contabile; (4) difetto di giurisdizione e prescrizione, sostenendo sia la carenza del rapporto di servizio e la natura privatistica dei gruppi consiliari, sia la prescrizione delle richieste di rimborso relative agli anni 2005-2006, decorrente dalla realizzazione del danno. La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente il primo e il secondo motivo, dichiarandoli inammissibili perché diretti a censurare errori in iudicando o vizi del modo di esercizio della giurisdizione speciale, non consentiti nel giudizio di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti. Ha poi esaminato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, ritenendoli infondati quanto al difetto di giurisdizione: la gestione delle somme pubbliche erogate ai gruppi consiliari regionali resta soggetta alla responsabilità amministrativa e contabile, poiché i gruppi hanno natura essenzialmente pubblicistica in ragione della loro funzione strumentale al funzionamento dell'assemblea, dell'origine pubblica delle risorse e della destinazione legale dei contributi; l'insindacabilità ex art. 122, comma 4, Cost. non copre la gestione materiale dei fondi né si estende agli atti di mero maneggio di denaro pubblico. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura sulla prescrizione, perché anch'essa inerente a un error in iudicando. Il ricorso è stato quindi rigettato, con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del consigliere regionale. Ha affermato che i primi due motivi erano inammissibili perché investivano questioni di merito e di validità della notifica, non deducibili come difetto di giurisdizione nel sindacato sulle decisioni della Corte dei conti. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo nella parte relativa al difetto di giurisdizione, ribadendo che la gestione dei fondi pubblici dei gruppi consiliari regionali è soggetta alla giurisdizione contabile e che la guarentigia dell'art. 122, comma 4, Cost. non copre la gestione materiale delle risorse. La censura sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della natura solo formale del Procuratore generale della Corte dei conti. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 122, comma 4, Cost.
La guarentigia di insindacabilità di opinioni e voti non si estende alla gestione materiale dei fondi pubblici dei gruppi consiliari né sottrae tale attività alla giurisdizione contabile.
La responsabilità amministrativa e contabile e il sindacato della Corte dei conti riguardano la conformità alla legge dell'azione amministrativa e il maneggio di denaro pubblico, senza sconfinare nell'apprezzamento del merito politico.
art. 1 legge n. 174 del 2016
Richiamata dal ricorrente a sostegno del difetto di giurisdizione, ma non ritenuta idonea a escludere la giurisdizione contabile nel caso di gestione di fondi pubblici regionali.
La notifica dell'atto di citazione di primo grado è stata ritenuta valida dal giudice di appello sulla base della compiuta giacenza.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato rigettato ed era stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti il sindacato è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è consentito trasformare in motivo di ricorso questioni di merito, errori in iudicando o vizi del modo di esercizio della giurisdizione speciale.
- La gestione delle risorse pubbliche erogate ai gruppi consiliari regionali integra materia di responsabilità amministrativa e contabile, perché tali somme conservano natura pubblica e sono destinate per legge a finalità di interesse pubblico connesse al funzionamento dell'organo assembleare.
- La guarentigia di insindacabilità di cui all'art. 122, comma 4, Cost. protegge opinioni e voti espressi nell'esercizio del mandato, ma non si estende agli atti di amministrazione materiale e contabile dei fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari.
- L'accertamento della Corte dei conti può investire la verifica della difformità dell'impiego dei contributi pubblici rispetto alle finalità di legge, purché non si trasformi in giudizio sul merito politico delle scelte, che resta estraneo alla giurisdizione contabile.
- Le eccezioni che attengono al merito dell'azione di responsabilità o alla ricostruzione del danno non possono essere veicolate come eccezioni di difetto di giurisdizione in cassazione.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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