Cassazione Civile, Ordinanza n. 24036/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Giudice di pace. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non consentiva di comprendere in modo chiaro e completo la vicenda processuale: non era dato sapere quale fosse l'oggetto della controversia, chi avesse introdotto il giudizio, quale fosse il contenuto dell'atto introduttivo, quali contestazioni fossero state mosse dalla controparte e quale fosse l'esito del primo grado. Il ricorso conteneva inoltre riferimenti a fatti e soggetti non intelligibili. La censura sostanziale accolta dalla Corte non riguarda il merito delle doglianze, ma la radicale carenza dell'esposizione dei fatti di causa e, quindi, la violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. La Corte ha anche affrontato d'ufficio il profilo della responsabilità aggravata per proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo del tutto mancante una chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, d'ufficio, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata in misura pari alle spese di lite al netto delle spese vive. Infine, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca, in modo radicale o gravemente carente, l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto della decisione impugnata, perché ciò impedisce alla Corte di comprendere la vicenda e di valutare le censure senza accesso generale agli atti.
I requisiti di contenuto-forma impongono chiarezza e sinteticità espositiva; la loro violazione rende inammissibile l'impugnazione se l'esposizione oscura o lacunosa pregiudica l'intelligibilità delle doglianze.
Le ragioni di critica devono essere esposte nell'ambito della tipologia dei vizi deducibili; la Corte richiama tale schema per ribadire che le censure devono essere intelligibili e riconducibili ai motivi di ricorso.
La proposizione di un ricorso per cassazione generico e indeterminato, in violazione dell'art. 366 c.p.c., può integrare responsabilità aggravata e giustificare una condanna d'ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il ricorrente risponde delle condotte del proprio difensore, quando questi agisca senza la diligenza esigibile in una prestazione professionale qualificata, come quella dell'avvocato cassazionista.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'inammissibilità del ricorso comporta il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione chiara, sintetica e completa della vicenda processuale; la mancanza dell'esposizione dei fatti di causa determina inammissibilità quando impedisce la comprensione delle censure.
- La carenza dell'esposizione del fatto storico e del contenuto dei provvedimenti impugnati non può essere sanata mediante la sola lettura dei motivi di ricorso o attraverso verifiche generalizzate degli atti da parte della Corte.
- La violazione grave dei requisiti formali di cui all'art. 366 c.p.c., specie se il ricorso è generico, oscuro o incoerente, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Il difensore cassazionista è tenuto a una diligenza particolarmente qualificata; le sue omissioni redazionali possono essere imputate alla parte assistita ai fini della responsabilità aggravata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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