Cassazione Penale, Sentenza n. 07201/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per partecipazione ad associazione dedita allo spaccio e detenzione di 4,8 kg di hashish. Motivi principali: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra la condanna e la specifica imputazione, con riferimento a condotte di spaccio del feb-mar 2018 valorizzate dalla difesa; 2) nullità per revoca di alcune prove testimoniali (riduzione della lista testi della difesa) e pregiudizio dei diritti di difesa; 3) vizio di motivazione e carenza probatoria circa la partecipazione all'associazione, contestando l'esistenza di un contributo stabile e durevole, l'affidamento del ruolo di "custode", la rilevanza delle intercettazioni e dell'informativa "Requiem 2018", e la possibile diversa destinazione della droga sequestrata; 4) qualificazione della detenzione come concorso di persone e non come partecipazione associativa per assenza di accordi programmati e stabilità del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri che riproponevano censure già esaminate in appello senza elementi nuovi. Sulla correlazione tra imputazione e condanna la Corte ha chiarito che le intercettazioni del febbraio-marzo 2018 sono state utilizzate solo per dimostrare un precedente rapporto di fiducia, non come fatto imputato e sanzionato, mentre la condanna si riferisce al periodo novembre 2018-7 gennaio 2019. Sulla riduzione della lista testi è stata esclusa la nullità della sentenza per la mancata ammissione di prove a discarico, rilevando che la parte non ha chiesto la rinnovazione in appello e non ha dimostrato il concreto pregiudizio. Quanto alla partecipazione all'associazione, la Cassazione ha ritenuto logica e non illogica la valutazione del giudice di merito che ha valorizzato il ruolo di "custode", i legami di fiducia con il capo Santaniello e i riscontri intercettativi e di sequestro; la breve durata della partecipazione non esclude l'associazione se il ruolo era essenziale. La questione dell'informativa "Requiem 2018" non è stata esaminata nei termini richiesti dal ricorrente, essendo irrilevante se le residue prove (intercettazioni e sequestri) sono sufficienti a sostenere il convincimento. Il ricorso è quindi rigettato e il provvedimento impugnato confermato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla continuazione e alla determinazione delle pene in presenza di plurime condotte; richiamato nel quadro delle imputazioni multiple
Riferimento al concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare responsabilità e partecipazione
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma che punisce le condotte relative al traffico illecito di sostanze stupefacenti; applicata per la contestazione del reato di spaccio/traffico
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sulle aggravanti specifiche e sulla partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; richiamata per qualificare l'associazione
Principio di corrispondenza tra imputazione e motivazione della sentenza; la Corte ha interpretato che l'uso di precedenti intercettazioni era funzionale a provare il rapporto di fiducia e non a estendere la condanna a fatti non contestati
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Regime della rinnovazione della prova in appello: il giudice d'appello non è tenuto a disporre d'ufficio la rinnovazione se non richiesta dalla parte o se non ravvisa assoluta necessità; la mancata richiesta equivale spesso a rinuncia e può sanare la nullità dell'ordinanza che ha escluso le prove
Massime di principio
- La corrispondenza tra imputazione e condanna: se elementi emersi antecedentemente al periodo contestato sono utilizzati solo per dimostrare legami o antecedenti (es. fiducia), non costituiscono di per sé motivo di estensione della condanna a fatti non contestati; occorre che il ricorrente dimostri concretamente la scorretta trasposizione.
- Nullità per esclusione di testi a discarico: la parte deve chiedere espressamente la rinnovazione della prova in appello per impedire che la mancata assunzione si consideri rinunciata; l'eventuale compressione del diritto alla prova non determina automaticamente la nullità della sentenza ma dell'ordinanza che ha escluso la prova, sanabile se la parte non la ripropone.
- In sede di legittimità la Corte non procede a nuovo giudizio di merito: le doglianze che si limitano a richiedere una rivalutazione delle stesse risultanze già esaminate sono inammissibili; è necessario indicare elementi nuovi o vizi logici specifici e motivati.
- Durata della partecipazione e ruolo essenziale: la breve durata di adesione ad un'associazione non esclude la responsabilità associativa se il ruolo svolto (es. 'custode' della droga) è funzionale e dimostra l'adesione agli scopi del sodalizio.
- Prove acquisiste illegittimamente: l'eventuale inutilizzabilità di un elemento probatorio non incide se, espunto quell'elemento, le residue prove rimangono sufficienti a sostenere lo stesso convincimento (cd. prova di resistenza); il ricorrente deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento eliminato.
- Per impugnare con successo in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e critiche rispetto alla motivazione dei giudici di merito, non semplici rilievi meramente assertivi o richieste di rivalutazione del fatto.
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