Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04619/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da un soggetto che aveva partecipato, quale socio accomandatario, a una procedura fallimentare iniziata nel 1988 e chiusa nel 2018, ritenuta di durata irragionevole. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato l’indennizzo. Il Ministero della giustizia ha impugnato il decreto sostenendo che la domanda Pinto fosse tardiva: secondo la difesa erariale, per stabilire la decorrenza del termine di decadenza bisognava applicare il termine semestrale previsto dalla versione vigente dell’art. 327 c.p.c. dopo la L. n. 69/2009, perché il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento era stato proposto dopo il 4 luglio 2009. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello aveva liquidato le spese di lite in modo apodittico e in misura irrisoria rispetto ai parametri professionali applicabili, senza adeguata motivazione e in violazione delle norme sulle spese e sul compenso professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che la decisione di merito fosse conforme a un orientamento di legittimità ormai consolidato. Ha ribadito che, ai fini del reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento, il termine lungo applicabile è quello annuale dell’art. 327 c.p.c. nel testo previgente, quando la procedura fallimentare principale sia anteriore alla riforma; il subprocedimento di chiusura e il reclamo sono infatti fasi endofallimentari, non procedimenti autonomi soggetti al principio tempus regit actum. Conseguentemente è stata confermata la tempestività della domanda di equa riparazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e dipendendo dalla sorte del ricorso principale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Individua il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione; nel caso concreto la questione era se la domanda fosse tempestiva o tardiva in relazione alla definitività del provvedimento presupposto.

  • art. 119 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Il reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento è qualificato come fase endofallimentare inserita nella procedura concorsuale principale.

  • art. 327 c.p.c.

    Per le procedure fallimentari anteriori alla riforma, ai fini della definitività del decreto di chiusura si applica il termine lungo annuale nel testo previgente; non il termine semestrale introdotto dalla L. n. 69/2009.

  • art. 46, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Ha ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi, ma tale disciplina non si applica al giudizio presupposto già regolato dalla disciplina transitoria relativa alla procedura fallimentare principale.

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    La nuova disciplina del termine lungo si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, ma non quando il procedimento endofallimentare si innesti in una procedura fallimentare anteriore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e non sono offerti elementi per mutarla.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L’inefficacia del ricorso incidentale tardivo discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di condanna alle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di compensazione o regolazione delle spese di lite.

  • art. 2233 c.c.

    Evocato dal ricorrente incidentale per censurare la liquidazione del compenso professionale.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato per sostenere che la liquidazione delle spese professionali dovesse rispettare i parametri tabellari.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare il provvedimento conclusivo di una fase endofallimentare, occorre avere riguardo alla data di apertura della procedura fallimentare principale quando il subprocedimento si inserisce in una procedura anteriore alla riforma, e non alla sola data di instaurazione del subprocedimento.
  • Il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non costituisce un giudizio autonomo, ma una fase incidentale interna alla procedura concorsuale; perciò segue la disciplina temporale del procedimento principale e non il principio generale tempus regit actum riferito ai soli procedimenti autonomi.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità sul punto è ormai consolidata, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre la medesima censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
  • La liquidazione delle spese deve comunque confrontarsi con i parametri normativi e deve essere motivata; tuttavia, se il ricorso incidentale diviene inefficace per tardività, la relativa censura non viene esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.