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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02911/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d'imposta relativo all'anno 2007, originata da controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Ufficio avesse utilizzato un procedimento errato e che avrebbe dovuto attivare il diverso iter di cui all'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. In appello l'Ufficio aveva insistito sulla legittimità della cartella; il contribuente aveva eccepito la tardività dell'appello, poiché notificato il 28.10.2019 a fronte di una sentenza depositata il 2.07.2018. La CTR ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la decadenza dell'Ufficio dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la controversia fosse tra quelle definibili e che, per effetto della norma, i termini di impugnazione fossero sospesi per nove mesi, con conseguente tempestività dell'appello. La censura è stata ritenuta fondata perché la CTR non ha applicato la sospensione automatica ope legis prevista per le liti definibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per le controversie definibili ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione opera automaticamente, senza necessità di istanza di parte e senza distinzione tra contribuente e amministrazione finanziaria. Poiché la lite riguardava una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la CTR avrebbe dovuto verificare l'applicabilità della sospensione speciale e non limitarsi a dichiarare la tardività dell'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del recupero del credito d'imposta tramite controllo automatizzato e come elemento che rende la controversia rientrante tra quelle potenzialmente definibili dalla normativa agevolativa

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    evocato dalla CTP come procedimento che l'Ufficio avrebbe dovuto utilizzare, ma la Cassazione non affronta nel merito tale profilo

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla CTR per dichiarare la decadenza/tardività dell'appello

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione e di riassunzione delle controversie definibili; la sospensione opera automaticamente, senza necessità di domanda di sospensione, e si applica senza distinzioni tra le parti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    parametro formale del motivo di ricorso dedotto per violazione processuale

  • art. 3 Cost.

    richiamato in giurisprudenza citata come non violato dalla previsione della sospensione dei termini, perché coerente con la ratio agevolativa

  • art. 97 Cost.

    richiamato in giurisprudenza citata come non violato dalla disciplina della sospensione, che mira a favorire l'accesso alla definizione agevolata

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie potenzialmente definibili ai sensi della normativa sulla definizione agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla legge opera automaticamente, senza necessità di un'istanza di parte o di un provvedimento del giudice.
  • La sospensione speciale dei termini processuali si applica sia al contribuente sia all'amministrazione finanziaria, senza distinzioni soggettive tra le parti del giudizio.
  • Per stabilire la tempestività dell'impugnazione, il giudice deve verificare prima se la lite rientri tra quelle astrattamente definibili e, in caso positivo, considerare la sospensione legale dei termini che scadono nel periodo indicato dalla legge.
  • È censurabile la decisione di merito che dichiari la tardività dell'impugnazione senza esaminare l'operatività della disciplina speciale di sospensione prevista per le controversie definibili.
  • La ratio della disciplina agevolativa è favorire al massimo l'accesso alla definizione delle liti tributarie, evitando restrizioni ingiustificate dei termini a difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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