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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31612/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era congrua e immune da vizi logico-giuridici quanto all'affermazione di responsabilità e alla pena irrogata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un episodio riconducibile a lesioni personali stradali e fuga/omissione di soccorso. Nel ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione di legge e motivazione carente e illogica in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avrebbe correttamente valutato i presupposti per una diversa conclusione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico, aspecifico e non deducibile in sede di legittimità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello per lesioni personali stradali.

  • art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma richiamata come ulteriore titolo di responsabilità per la condotta di fuga e omissione di soccorso in occasione del sinistro.

  • art. 129 c.p.p.

    È stata evocata dal ricorrente per sostenere la dedotta carenza/illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura non specifica e non scrutinabile in sede di legittimità.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    È la base normativa dell'inammissibilità dichiarata per genericità e aspecificità del motivo di ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna al versamento alla Cassa delle ammende in assenza di cause di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze generiche, aspecifiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente se non indica in modo puntuale quali passaggi della decisione sarebbero erronei e per quali ragioni in fatto e in diritto.
  • Quando i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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