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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18304/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca di euro 690,00 disposta nella sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il ricorrente sostiene che la somma è stata erroneamente ritenuta "profitto dell'attività illecita" nonostante la condanna abbia riguardato esclusivamente il reato di detenzione di sostanza stupefacente (0,535 g di cocaina) e non sia stato accertato alcun diretto nesso con attività di spaccio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro: ha ritenuto illegittima la confisca della somma perché, secondo la consolidata giurisprudenza, il denaro rinvenuto in caso di detenzione per uso o detenzione ai fini non accertati di cessione non costituisce automaticamente "profitto" e non può essere confiscato se non risulta essere il corrispettivo di attività di spaccio accertata. Ha quindi annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca e ha ordinato la restituzione della somma all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Consente l'applicazione della pena su richiesta; tuttavia le misure personali o patrimoniali applicate con la sentenza di applicazione della pena sono sindacabili in cassazione quando denunciano vizi di motivazione o illegittimità

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    illecita detenzione di sostanze stupefacenti

    Norma contestata al ricorrente per la detenzione di 0,535 g di cocaina; la condanna limitata a questa fattispecie non giustifica automaticamente misure patrimoniali ablative senza prova del nesso con attività di cessione

  • art. 240 cod. pen.

    Usata come fondamento normativo per la confisca; la giurisprudenza di legittimità interpreta che la confisca ai sensi di questa norma non è legittima quando il denaro non rappresenta il profitto di attività di spaccio accertata

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen. e legge n. 103/2017 (art. 1, comma 50)

    regole sulla ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena

    La questione dell'ammissibilità è stata risolta dalle Sezioni Unite (sent. n. 20381/2019) nel senso che è ammissibile il ricorso per cassazione anche contro sentenze su richiesta quando riguardino misure di sicurezza o patrimoniali

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 7074/2013, Lagrini; Sez. 6, n. 11722/1990, Di Cesare)

    Consolidato principio secondo cui la somma sequestrata non può essere confiscata se non emerge che essa sia il corrispettivo di attività di spaccio o il profitto di altro reato per il quale sia stata pronunciata condanna

Massime di principio

  • La semplice presenza di denaro in capo a un soggetto trovato con una quantità di droga non costituisce di per sé prova che quel denaro sia "profitto" dello spaccio; per disporre la confisca è necessario che emerga un nesso diretto e concreto tra la somma e l'attività di cessione.
  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) è comunque possibile impugnare in cassazione le statuizioni patrimoniali o di sicurezza, in presenza di vizi di legge o di motivazione.
  • Se la contestazione riguarda esclusivamente il reato di detenzione (anche se a fini di spaccio) e non è stata contestata o accertata una pregressa attività di cessione, la confisca del denaro sequestrato non è giustificabile e va revocata.
  • La motivazione del provvedimento ablativo deve specificamente indicare il rapporto di pertinenzialità o la natura di corrispettivo del denaro rispetto all'illecito; in mancanza, la misura è impugnabile e destinata a cadere.
  • In pratica, in situazioni analoghe la difesa dovrebbe chiedere la restituzione del denaro e, in sede di impugnazione, puntare sull'assenza di prove della funzione di corrispettivo del denaro per l'attività di spaccio.

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