Cassazione Civile, Ordinanza n. 30144/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di rimborso di ritenute alla fonte operate su somme corrisposte dall'ENEL a titolo di previdenza integrativa aziendale. Con una precedente decisione delle Sezioni Unite era stato riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso degli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, nei limiti della differenza tra quanto trattenuto dal sostituto d'imposta e quanto dovuto applicando l'aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento. Dopo un primo procedimento di ottemperanza, nel quale erano intervenuti pagamenti e una chiusura del giudizio dichiarata dalla CTR, il contribuente ha promosso un nuovo giudizio di ottemperanza chiedendo ulteriori somme che riteneva ancora dovute. La CTR ha quindi nominato un nuovo commissario ad acta e fissato termini per l'esecuzione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo di avere già eseguito la sentenza da ottemperare e che quindi mancasse il presupposto dell'inerzia; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando la violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem per la nuova nomina del commissario ad acta dopo la definizione del precedente giudizio di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha osservato che il precedente giudizio di ottemperanza si era già concluso con una sentenza passata in giudicato e con un'ordinanza di chiusura del procedimento la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile per il suo contenuto meramente ordinatorio. Poiché l'amministrazione aveva già dato esecuzione al titolo e il procedimento attuativo era ormai definitivamente concluso, la CTR non poteva riattivare un nuovo giudizio di ottemperanza né nominare un nuovo commissario ad acta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., per improponibilità/improseguibilità del giudizio di ottemperanza. Le spese di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente; le spese del merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992
"omessa esecuzione della sentenza"
presuppone che il titolo non sia stato ancora eseguito; se l'amministrazione ha già dato attuazione alla decisione, non può disporsi una nuova ottemperanza con nomina di un commissario ad acta.
art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546/1992
l'ordinanza che dichiara chiuso il giudizio di ottemperanza ha contenuto meramente ordinatorio e non contiene una decisione autonoma impugnabile nel merito.
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
il ricorso per cassazione è limitato alla sentenza emessa ai sensi del comma 7 per inosservanza delle norme sul procedimento.
il giudicato impedisce di riaprire o duplicare l'esecuzione del medesimo titolo dopo la definizione definitiva del precedente giudizio di ottemperanza.
art. 383, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere iniziato o proseguito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile solo in presenza di effettiva mancata esecuzione del titolo; se la decisione è già stata eseguita, manca il presupposto per la nomina del commissario ad acta.
- Una volta che il giudizio di ottemperanza si è concluso con provvedimento definitivo, non è consentito promuovere un nuovo procedimento per portare nuovamente ad esecuzione il medesimo titolo.
- L'ordinanza che si limita a dichiarare chiuso il giudizio di ottemperanza ha natura meramente ordinatoria e non modifica il contenuto della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza.
- La formazione del giudicato sul precedente giudizio di ottemperanza preclude la riapertura della medesima vicenda esecutiva e impedisce una duplicazione dell'attuazione del titolo.
- Quando il giudizio non poteva essere iniziato o proseguito per difetto del relativo presupposto, la cassazione può avvenire senza rinvio.
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