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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05689/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di tre rapporti di conto corrente intestati a una società, nei confronti di tre persone fisiche che avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società debitrice. Opposizione accolta solo in parte dal tribunale, con revoca del decreto e condanna al pagamento di una somma inferiore; la corte d’appello ha poi confermato la decisione. In cassazione i fideiussori hanno dedotto quattro motivi: 1) nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sostenendo che il contratto riproducesse lo schema ABI contenente clausole restrittive della concorrenza e che ciò comportasse nullità dell’intera garanzia ex art. 1419 c.c.; 2) nullità dei rapporti di conto corrente per difetto di forma scritta, assumendo che i contratti non fossero sottoscritti dalla banca; 3) difetto di prova dell’an e del quantum del credito e della legittimazione del soggetto cessionario, lamentando anche la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per asserita genericità; 4) erroneità del calcolo del tasso soglia e mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, contestando la ritenuta genericità del motivo di appello sul metodo di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la nullità antitrust della fideiussione, quand’anche configurabile, riguarda solo le clausole riproduttive dell’intesa vietata e non automaticamente l’intero contratto, salvo diversa volontà delle parti; inoltre l’eccezione era stata proposta tardivamente e la verifica dell’estensione della nullità richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, ribadendo che nei contratti bancari la mancata sottoscrizione dell’istituto di credito non comporta nullità quando il requisito della forma scritta è inteso in senso funzionale e risulti comunque la volontà della banca di avvalersi del contratto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per mancato assolvimento dell’onere di indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti, nonché perché le censure sulla cessionaria e sulla prova del credito introducevano questioni di fatto nuove in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che i ricorrenti non avevano contrastato in modo concreto la statuizione di genericità del motivo di appello né chiarito quale fosse il corretto metodo di calcolo degli interessi e perché quello adottato fosse errato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti nei motivi, ma la Corte osserva che le doglianze non superano i limiti del giudizio di legittimità e, in particolare, non possono fondare accertamenti di fatto nuovi.

  • art. 2 L. 287/1990

    La Corte ribadisce che le fideiussioni 'a valle' di intese vietate sono nulle solo parzialmente, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità derivante dalla violazione antitrust non travolge automaticamente l’intero contratto di fideiussione, ma riguarda le sole clausole colpite, salvo prova di una diversa volontà negoziale.

  • art. 2 L. 287/1990

    È richiamato come base normativa della nullità parziale dei contratti 'a valle' che riproducono l’intesa vietata.

  • art. 101 TFUE

    È menzionato insieme all’art. 2 L. 287/1990 quale parametro dell’intesa dichiarata parzialmente nulla dall’Autorità Garante.

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    La forma scritta nei contratti bancari è intesa in senso funzionale; la mancata sottoscrizione della banca non determina nullità se vi sono comportamenti concludenti che manifestano la volontà di avvalersi del contratto.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla nullità per difetto di forma, ma non accolto.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di forma scritta, senza accoglimento.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto; la Corte non lo applica nei termini prospettati.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di prova della forma contrattuale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni e prova del rapporto bancario.

  • art. 2691 c.c.

    Il riferimento nel ricorso è verosimilmente al tema dell’onere della prova del credito; la Corte rileva comunque l’inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova della legittimazione della cessionaria del credito, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché nuove e non specificamente localizzate negli atti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e al suo rinnovo, ma la censura è ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato formalmente nei motivi, senza che ciò superi i rilievi di inammissibilità e infondatezza.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La nullità di una fideiussione che riproduca uno schema anticoncorrenziale non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto: in mancanza di una diversa volontà delle parti, la nullità è limitata alle clausole che riproducono l’intesa vietata.
  • La nullità negoziale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma non può essere dichiarata in cassazione sulla base di una mera allegazione se non risultano già acquisiti tutti gli elementi di fatto necessari a verificarla.
  • Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta ha natura funzionale e non strutturale: la mancata sottoscrizione dell’istituto di credito non determina nullità se la volontà della banca di avvalersi del contratto emerge da comportamenti concludenti.
  • Chi ricorre per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda le censure; la mancata localizzazione processuale delle risultanze invocate rende la doglianza inammissibile.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano nuovi accertamenti di fatto o che introducano per la prima volta questioni non trattate nei gradi di merito.
  • La critica alla motivazione di genericità di un motivo di appello deve confrontarsi puntualmente con la ratio della decisione impugnata e indicare in modo concreto l’errore denunciato; non è sufficiente un richiamo apodittico all’atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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