Cassazione Civile, Ordinanza n. 25767/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di rimborso IRPEF. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse indicato in modo sufficiente la succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, né i documenti e gli elementi posti a fondamento della decisione. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame della documentazione prodotta da entrambe le parti, che a suo dire avrebbe potuto condurre a una decisione diversa. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del secondo motivo in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza di merito, pur sinteticamente, indicava l'oggetto della controversia, i motivi di appello, la normativa applicata e la ragione del rigetto, cioè l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio e la carenza probatoria del contribuente, sicché non sussisteva nullità per difetto di motivazione-succinta esposizione. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo sia per mancata specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni, in un contesto di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l'omesso esame di singoli elementi istruttori o deduzioni difensive. Il ricorso è stato quindi rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza di merito per asserita mancanza della succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, ma la nullità sussiste solo se non sia possibile individuare gli elementi fattuali considerati dal giudice.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza della motivazione è causa di nullità solo se la decisione non consente di comprendere gli elementi di fatto e le ragioni poste a base del decisum.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, in funzione dell'obbligo di concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per denunciare semplicemente il mancato esame di documenti, deduzioni difensive, questioni o argomentazioni.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La mancanza di una motivazione ampia o analitica non determina nullità della sentenza se il provvedimento consente comunque di individuare l'oggetto della controversia, le questioni trattate e la ratio decidendi, risultando così intelligibile.
- Nel giudizio tributario la censura per difetto di motivazione è accoglibile solo quando l'omissione impedisca davvero di comprendere gli elementi di fatto considerati o presupposti dal giudice; vale il principio di strumentalità della forma e non può essere dichiarata nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere trasformato in una critica all'omesso esame di singoli documenti, prove, deduzioni difensive o argomentazioni: il sindacato di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la rivalutazione del materiale istruttorio.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente che denunci il vizio di motivazione deve specificamente indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando la controversia riguarda un rimborso fiscale, la decisione può essere confermata valorizzando la ripartizione dell'onere probatorio tra ufficio e contribuente e la carenza di prova della parte che domanda il rimborso.
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