Cassazione Civile, Ordinanza n. 23496/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva agito nei confronti del Comune per ottenere un compenso a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., sostenendo che l'incarico professionale, pur in difetto di un valido conferimento per asserita nullità della delibera e per mancanza di contratto scritto, aveva comunque procurato un'utilità all'ente. La pretesa economica era già stata fatta valere in precedenti giudizi monitori e di opposizione: dopo la revoca dei decreti ingiuntivi in primo grado, la Corte d'appello aveva declinato la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore degli arbitri; il ricorso per cassazione contro tale decisione era stato dichiarato inammissibile e il successivo giudizio arbitrale si era estinto per mancata tempestiva riassunzione. Nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, il Tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per mancata tempestiva proposizione nel precedente giudizio, mentre la Corte d'appello aveva escluso l'inammissibilità ma ritenuto la domanda prescritta. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 2943, 2945 e 2947 c.c., sostenendo: che l'effetto interruttivo della prescrizione si sarebbe protratto sino al passaggio in giudicato della decisione di cassazione del 2008; che la prescrizione sarebbe stata ulteriormente interrotta nel giudizio di legittimità dalla proposizione di un ricorso incidentale; che le missive successive avrebbero avuto efficacia interruttiva, nonostante il giudice d'appello ne avesse escluso la rilevanza per difetto di prova della ricezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d'appello secondo cui, in caso di giudizio che si estingua dopo una pronuncia declinatoria di competenza per mancata tempestiva riassunzione, non opera l'effetto sospensivo della prescrizione di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., ma solo l'effetto interruttivo istantaneo conseguente alla proposizione della domanda; pertanto il termine ha ripreso a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto. Ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori censure sulla pretesa interruzione della prescrizione mediante ricorso incidentale e mediante missive successive, per difetto di specificità e localizzazione degli atti e delle difese rilevanti ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
fondamento dell'azione di arricchimento senza causa proposta per ottenere il compenso della prestazione professionale resa in assenza di valido contratto
la proposizione della domanda giudiziale è idonea ad interrompere la prescrizione
l'effetto interruttivo si prolunga per la durata del giudizio solo se questo si definisce senza venir meno l'unicità del processo; terzo comma: se il processo si estingue, resta solo l'effetto interruttivo istantaneo iniziale
quando il giudizio si estingue dopo declinatoria di competenza e mancata riassunzione, viene meno l'effetto sospensivo della prescrizione e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione
il ricorso deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancanza determina inammissibilità delle censure
la non contestazione dei fatti allegati dalla controparte produce l'effetto di relevatio ab onere probandi, ma il relativo accertamento è riservato al giudice di merito
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione, ma l'effetto sospensivo/permanente dura fino alla definizione del processo solo se il procedimento conserva la propria unitarietà; se il processo si estingue per mancata tempestiva riassunzione dopo una pronuncia declinatoria di competenza, l'effetto sospensivo non opera e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.
- La sentenza declinatoria di competenza non produce un giudicato sostanziale idoneo a far decorrere la prescrizione in modo diverso da quanto previsto dall'art. 2945 c.c.; in tale ipotesi, l'eventuale impugnazione di legittimità della decisione declinatoria non estende l'effetto interruttivo oltre i limiti del processo poi estinto.
- Chi invoca atti interruttivi ulteriori della prescrizione deve allegarli in modo specifico e localizzarli nel ricorso per cassazione; la mancata riproduzione o indicazione puntuale degli atti e delle difese rilevanti comporta inammissibilità della censura.
- L'accertamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è apprezzamento di merito e, in cassazione, può essere sindacato solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Nel giudizio di legittimità, il difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. preclude l'esame di censure fondate su documenti o difese non adeguatamente trascritti o localizzati.
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