Cassazione Penale, Sentenza n. 9764/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere e la gravità indiziaria in relazione a reati di traffico di stupefacenti. I motivi dedotti sono: (1) insufficiente gravità indiziaria perché le condotte a lei attribuite sarebbero fondate su poche intercettazioni e su rapporti familiari, senza riscontri dalle perquisizioni; (2) difetto di motivazione e valutazione errata della sua posizione (era madre del coindagato, non avrebbe poteri decisionali, non avrebbe alimentato la cassa comune e non emergono somme nelle intercettazioni); (3) illegittimità della conferma della misura cautelare per mancanza di adeguata valutazione del pericolo di reiterazione, dedotto unicamente dalla gravità dei fatti e senza elementi concreti e attuali, nonostante il tempo trascorso dagli eventi contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente richiamato e motivato, anche "per relationem", le risultanze investigative ritenute più significative (osservazione, controllo, perquisizioni, intercettazioni) e che vi fosse materiale indiziario dettagliato e congruente sul ruolo preminente della Vitale (confezionamento, custodia della droga, gestione della contabilità e affiancamento organizzativo del figlio). Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha giudicato corretta la valutazione del riesame, fondata sulla presenza stabile dell'indagata nell'organizzazione, sui precedenti penali (anche per associazione di tipo mafioso), sulle modalità "allarmanti" dei fatti e sulla perdurante condotta indicata nell'incolpazione (dal dicembre 2018 fino alla data odierna). La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (vietato rivalutare i fatti) e i criteri sull'adeguatezza della motivazione "per relationem". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante contestata)
art. 416-bis, comma 1, c.p.
la circostanza aggravante era stata esclusa dal Tribunale di Palermo solo in relazione a un capo; la Corte di Cassazione non ha ritenuto utile riaprire la valutazione di merito su tale specifica ricostruzione fattuale, confermando la legittimità dell'esame svolto dal giudice del riesame
norma richiamata per le fattispecie di traffico di sostanze stupefacenti; il Tribunale del riesame ha confermato l'applicazione della misura in relazione al reato previsto da tale disposizione
richiamata in relazione alle plurime violazioni contestate; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del riesame sulle violazioni contestate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, c.p.p.
richiamata in relazione alla duplice presunzione di adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto sussistere i presupposti per la misura in ragione del quadro indiziario e della personalità dell'indagata
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c) – pericolo di reiterazione)
art. 274, lett. c), c.p.p.
la Corte ha applicato i principi che richiedono che il pericolo di reiterazione sia "concreto e attuale" (modifica per effetto della legge n. 47/2015): tuttavia ha ritenuto che tale attualità possa essere desunta anche dalla personalità dell'indagato, dalle modalità della condotta, dai precedenti e dal contesto socio-ambientale, non richiedendo la previsione di una specifica occasione imminente
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)
Legge 16/4/2015, n. 47 (inserimento del requisito "e attuale" in art. 274 c.p.p.)
la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare il pericolo come non solo concreto ma anche attuale, precisando che l'attualità si valuta prognosticamente sulla base di elementi concreti quali modalità del fatto, personalità e contesto
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (riferimento procedurale)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
indica il riferimento procedurale con cui il ricorso è stato trattato; non incideva sul merito delle questioni di diritto sostanziale esaminate dalla Corte
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro decisioni su misure cautelari personali è limitato: la Corte verifica violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione, ma non può riqualificare i fatti o sostituirsi alla valutazione di merito sui riscontri probatori
- La motivazione "per relationem" è lecita se il giudice del riesame richiama il provvedimento impugnato e le difese non forniscono elementi obiettivi idonei a disarticolare il ragionamento probatorio; non è necessario confutare punto per punto argomentazioni difensive manifestamente irrilevanti
- Per la gravità indiziaria occorre una valutazione complessiva delle risultanze investigative (intercettazioni, osservazioni, perquisizioni, altri elementi) e non bastano censure meramente alternative o interpretative per impugnare la decisione in Cassazione
- Il pericolo di reiterazione deve essere valutato come concreto e attuale (art. 274 c.p.p.): l'attualità può essere desunta non solo da una occasione imminente, ma anche da elementi prognostici quali la perdurante partecipazione all'organizzazione, i precedenti penali e le modalità 'allarmanti' della condotta
- Il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura non elimina automaticamente l'esigenza cautelare se dalle indagini emerge una condotta perdurante o elementi che rendono probabile la ricaduta
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi giuridici specifici o l'esistenza di una manifesta illogicità nella motivazione; mere rivalutazioni probatorie sono inammissibili
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