Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge (artt. 189, 213 e 217 c.p.p.) contestando l'attendibilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dagli acquirenti di droga Cristian Scantamburlo e Ciro Musella. Sostiene che le sommarie informazioni rese in fase di indagine siano generiche e contraddittorie, che i riconoscimenti fotografici siano mezzi di prova atipici la cui capacità probatoria dipende dalla dichiarazione confermativa del dichiarante, e che in mancanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 217 c.p.p. i riconoscimenti siano inidonei a fondare la sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché avente ad oggetto valutazioni di attendibilità dei testi, questioni di fatto riservate al giudice di merito, e per difetto di specificità del motivo di impugnazione: l'appello (e il ricorso) era generico e non ha enunciato criticamente e puntualmente le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul principio di specificità dell'impugnazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. La Corte ha inoltre applicato la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata in sede di merito (traffico di stupefacenti); la Corte di cassazione non ha riesaminato la responsabilità sostanziale, essendo la censura rivolta a valutazioni di attendibilità dei testi
codice di procedura penale, art. 213
Regola la ricognizione di persona; il ricorrente invoca violazioni formali relative alle identificazioni, ma la Corte osserva che i riconoscimenti fotografici sono mezzi atipici la cui valutazione attiene al giudice di merito
codice di procedura penale, art. 217
Norme sulle modalità di indagine e verbalizzazione delle operazioni identificative; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza formale non sia stata dedotta con la specificità richiesta per la cassazione
codice di procedura penale, art. 189
Riguarda i mezzi di prova: il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla valutazione dei mezzi atipici (riconoscimenti fotografici), ma la Corte ritiene la questione di fatto insindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici-manifesti non dedotti
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte, non ravvisando tale assenza, ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione al principio secondo cui l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rileva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni; nel caso la condanna è stata confermata
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Consente l'adozione della motivazione semplificata; la Corte ha applicato tale modalità nella decisione
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità dei testi e dei riconoscimenti fotografici è, di norma, questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di cassazione, salvo che emergano vizi logico-giuridici manifesti o contraddizioni evidenti nella motivazione.
- I riconoscimenti fotografici sono mezzi di prova atipici: la loro forza probatoria dipende dalla dichiarazione confermativa del dichiarante e dal contesto probatorio complessivo; le eventuali irregolarità procedurali o discrepanze nelle sommarie informazioni devono essere dedotte con precisione e specificità per poter costituire motivo idoneo in cassazione.
- Per proporre un ricorso per cassazione efficace è necessario specificare e argomentare puntualmente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'assenza di tale specificità determina l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale).
- La Corte può applicare la motivazione semplificata nei casi previsti dal decreto del Primo Presidente; ciò riduce la necessità di una motivazione estesa quando i principi invocati sono consolidati.
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