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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9702/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità nella attribuzione del furto in abitazione a suo carico. Sostiene che la Corte ha ritenuto, senza adeguata prova, che egli fosse l'unico a conoscere l'appartamento e il luogo dove la vittima teneva il portafogli (che invece era in bella vista sul tavolo), non avendo considerato che nell'abitazione erano entrate due persone (il ricorrente e il cugino) e che la Procura non ha fornito elementi specifici per individuare il solo autore; contesta inoltre l'uso di argomentazioni speculative sul movente (ritorsione per somma definita modesta) e la mancata valutazione del possibile concorso di persone.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione delle decisioni di merito, in particolare l'asserita esclusiva conoscenza dell'appartamento da parte del ricorrente e l'argomentazione sul movente basata su congetture e non su massime di esperienza adeguatamente fondate. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste. La Corte ha altresì osservato che la prescrizione non è ancora maturata (fino al 8 ottobre 2029).

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Il principio del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è richiamato ma la Cassazione può intervenire in sede di legittimità solo quando la sua violazione determina una illogicità manifesta e decisiva della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione autonoma delle prove.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al tema del concorso di persone: la Corte ha stigmatizzato la mancanza di motivazione sul punto e la necessità che la Procura fornisca elementi specifici per attribuire l'azione a un singolo quando più soggetti sono presenti.

  • art. 610 cod. pen.

    Evocato dalla difesa quale possibile diversa qualificazione della condotta (esercizio arbitrario delle ragioni private) rispetto al furto; la Corte ha preso atto delle alternative prospettate ma ha annullato per vizio di motivazione senza definire la nuova qualificazione.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Richiamato come parametro di vizio (illogicità/manifesta contraddittorietà) che legittima l'intervento della Cassazione quando la motivazione del giudice di merito è decisiva e manifestamente carente.

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46

    La legge ha introdotto l'art. 533 c.p.p.; la Corte osserva i limiti dell'utilizzo del principio di non colpevolezza in sede di legittimità e la circoscrizione dell'intervento della Cassazione ai vizi gravi della motivazione.

Massime di principio

  • La Procura deve fornire elementi specifici per attribuire un fatto a un singolo quando più soggetti hanno avuto accesso al luogo: la presenza di più persone richiede prova individuale della condotta.
  • Non è sufficiente una motivazione basata su congetture o su considerazioni soggettive (es. somma 'modesta' = movente di ritorsione); le massime di esperienza vanno usate solo se sono regole empiriche generalmente riconosciute e verificabili.
  • Se l'oggetto sottratto era visibile e accessibile, la motivazione che solo uno dei presenti poteva impossessarsene è debole e può rendere la decisione manifestamente illogica.
  • La Corte di cassazione interviene per vizio di motivazione quando la contraddittorietà o l'illogicità sono manifesti e determinanti per la decisione; non può però riesaminare autonomamente le prove.
  • In casi simili è opportuno che il giudice di merito consideri esplicitamente e argomenti sul concorso tra soggetti o sulle alternative fattuali proposte dalla difesa, per evitare annullamenti per vizio di motivazione.
  • L'annullamento comporta di regola il rinvio per nuovo giudizio; la prescrizione può rimanere sospesa/inesaurita se il termine non è decorso.

Testo integrale

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