Cassazione Penale, Sentenza n. 9702/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità nella attribuzione del furto in abitazione a suo carico. Sostiene che la Corte ha ritenuto, senza adeguata prova, che egli fosse l'unico a conoscere l'appartamento e il luogo dove la vittima teneva il portafogli (che invece era in bella vista sul tavolo), non avendo considerato che nell'abitazione erano entrate due persone (il ricorrente e il cugino) e che la Procura non ha fornito elementi specifici per individuare il solo autore; contesta inoltre l'uso di argomentazioni speculative sul movente (ritorsione per somma definita modesta) e la mancata valutazione del possibile concorso di persone.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione delle decisioni di merito, in particolare l'asserita esclusiva conoscenza dell'appartamento da parte del ricorrente e l'argomentazione sul movente basata su congetture e non su massime di esperienza adeguatamente fondate. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste. La Corte ha altresì osservato che la prescrizione non è ancora maturata (fino al 8 ottobre 2029).
Norme richiamate
Il principio del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è richiamato ma la Cassazione può intervenire in sede di legittimità solo quando la sua violazione determina una illogicità manifesta e decisiva della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione autonoma delle prove.
Riferimento al tema del concorso di persone: la Corte ha stigmatizzato la mancanza di motivazione sul punto e la necessità che la Procura fornisca elementi specifici per attribuire l'azione a un singolo quando più soggetti sono presenti.
Evocato dalla difesa quale possibile diversa qualificazione della condotta (esercizio arbitrario delle ragioni private) rispetto al furto; la Corte ha preso atto delle alternative prospettate ma ha annullato per vizio di motivazione senza definire la nuova qualificazione.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Richiamato come parametro di vizio (illogicità/manifesta contraddittorietà) che legittima l'intervento della Cassazione quando la motivazione del giudice di merito è decisiva e manifestamente carente.
La legge ha introdotto l'art. 533 c.p.p.; la Corte osserva i limiti dell'utilizzo del principio di non colpevolezza in sede di legittimità e la circoscrizione dell'intervento della Cassazione ai vizi gravi della motivazione.
Massime di principio
- La Procura deve fornire elementi specifici per attribuire un fatto a un singolo quando più soggetti hanno avuto accesso al luogo: la presenza di più persone richiede prova individuale della condotta.
- Non è sufficiente una motivazione basata su congetture o su considerazioni soggettive (es. somma 'modesta' = movente di ritorsione); le massime di esperienza vanno usate solo se sono regole empiriche generalmente riconosciute e verificabili.
- Se l'oggetto sottratto era visibile e accessibile, la motivazione che solo uno dei presenti poteva impossessarsene è debole e può rendere la decisione manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione interviene per vizio di motivazione quando la contraddittorietà o l'illogicità sono manifesti e determinanti per la decisione; non può però riesaminare autonomamente le prove.
- In casi simili è opportuno che il giudice di merito consideri esplicitamente e argomenti sul concorso tra soggetti o sulle alternative fattuali proposte dalla difesa, per evitare annullamenti per vizio di motivazione.
- L'annullamento comporta di regola il rinvio per nuovo giudizio; la prescrizione può rimanere sospesa/inesaurita se il termine non è decorso.
Testo integrale
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