Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) per un sinistro del 24/06/2008: l'imputato trasportava blocchi di tufo sporgenti dal furgone, uno dei quali sarebbe caduto occupando parte della carreggiata; il motociclista Lupoli Paolo, per evitarlo, avrebbe sbandato e urtato contro lo spigolo di un muro, riportando lesioni mortali. In appello l'imputato denunciava: (1) nullità per mancata citazione in conseguenza della soppressione della sezione distaccata di Casoria e del mancato avviso del trasferimento della sede; (2) errata applicazione dell'art. 40 c.p. e travisamento della prova contestando il nesso di causalità (sostenendo che i blocchi fossero sul margine destro e che la morte fosse dovuta all'alta velocità e all'assenza del casco); (3) errata applicazione degli artt. 175 e 133 c.p. in relazione al diniego del beneficio della non menzione, con richiamo alla giovane età e al comportamento collaborativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omesso avviso formale del cambio di sede costituisca nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) che doveva essere eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.) e che è stata sanata dalla partecipazione del difensore senza obiezioni (art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p.). Il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva fornito motivazione logica e sufficiente sul nesso causale, richiamando caratteristiche della strada, la brusca sterzata e le tracce di scarrocciamento che confermavano la dinamica. Il terzo motivo (non menzione) è stato ritenuto inerente a una valutazione discrezionale del giudice di merito, correttamente motivata con riferimento alla gravità e alle modalità della condotta; pertanto il diniego era legittimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589 c.p.
Norma che disciplina l'omicidio colposo; la sentenza conferma la responsabilità dell'imputato per aver cagionato la morte per colpa e per violazione delle norme sulla circolazione stradale
art. 164, comma 1, Cod. strada
Norma sulla disciplina del trasporto di carichi: il carico sporgente che determina pericolo per la circolazione integra una violazione rilevante ai fini della responsabilità penale
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato (a regime intermedio); l'omesso formale avviso del cambio di sede rientra in questa categoria e va eccepita nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p.
art. 182, comma 2 c.p.p.
Stabilisce i termini e le modalità per la proposizione delle eccezioni di nullità a regime intermedio; la mancata eccezione nei termini equivale a sanatoria
art. 183, comma 1, lett. b) c.p.p.
Prevede la sanatoria delle nullità per effetto della partecipazione dell'imputato o del difensore alla udienza successiva senza tempestiva eccezione
art. 40 c.p.
Principio di causalità e capacità di prevedere l'evento: la Corte ha ritenuto che vi fosse nesso causale tra la condotta (trasporto imprudente) e la morte, valutando fatti e tracce materiali
art. 175 c.p.
Norma che disciplina il beneficio della non menzione (materia di diritto penale sostanziale/procedurale collegata alla pubblicità della condanna); la sua concessione è rimessa alla valutazione del giudice di merito
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice adotta una valutazione discrezionale delle circostanze; sulla base di tale valutazione la Corte d'appello può negare benefici quali la non menzione se prevalgono esigenze di pubblicità della condanna
Massime di principio
- L'omessa informazione formale al detenuto/cittadino del trasferimento di sede del processo integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente; la partecipazione del difensore senza obiezioni alla successiva udienza può sanare tale nullità
- Le questioni di fatto relative al nesso causale (dinamica dell'incidente, tracce, testimonianze, relazione dell'esperto) sono oggetto di ampia valutazione del giudice di merito e la Corte di legittimità richiede un concreto travisamento o una motivazione illogica per poter intervenire
- Per contestare efficacemente la causalità in casi di incidente stradale è necessario un confronto puntuale con le risultanze probatorie (perizie, rilievi delle tracce, dichiarazioni oculari) e non sole deduzioni generiche
- La concessione del beneficio della non menzione è una scelta discrezionale del giudice della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; fattori come la gravità e le modalità della condotta possono prevalere sulla giovane età o sulla collaborazione dell'imputato
- In sede di impugnazione è essenziale che i motivi siano articolati e specifici: argomentazioni generiche o riproposizioni delle stesse contestazioni già valutate in primo grado difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione
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