Cassazione Penale, Sentenza n. 9700/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano (22/03/2021) che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha ritenuti responsabili di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio e di plurimi furti pluriaggravati e ha rideterminato le pene. I motivi di ricorso contestano: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in relazione alla dichiarazione di delinquenza abituale (si sostiene che il P.M. non ne abbia chiesto la dichiarazione e che la difesa sia stata indotta a non produrre documentazione); 2) errato mancato riconoscimento del nesso di continuazione con precedente sentenza passata in giudicato; 3) violazione del divieto di reformatio in peius per la maggiore entità dell'aumento per continuazione operato in appello rispetto al primo grado; 4) violazioni procedurali e carenze di motivazione in relazione alle norme del codice di procedura penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla dichiarazione di delinquenza abituale (l'inserimento nell'editto ha garantito il diritto di difesa e la sentenza di merito ha dato adeguata motivazione), sul mancato riconoscimento della continuazione (la sentenza di appello ha risposto alle osservazioni e il motivo omette il confronto) e sul divieto di reformatio in peius: la Suprema Corte ha spiegato che la diversa misura dell'aumento per continuazione deriva da una rielaborazione integrale del trattamento sanzionatorio e dall'applicazione del criterio moderatore dell'art. 63, comma 3, cod. pen., che sostituisce il precedente calcolo; quindi non sussiste la illegittima aggravazione vietata. Conseguentemente i provvedimenti di merito sono confermati, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e la prescrizione non matura prima del 20/06/2025.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Rilevata la tutela del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che l'inserimento nell'editto e la motivazione di merito abbiano garantito il contraddittorio e il diritto alla difesa, per cui non è stata violata la norma costituzionale.
Richiamata in relazione alla continuazione fra reati: la Corte ha valutato che il mancato riconoscimento della continuazione con fatto in giudicato è stato adeguatamente motivato e il motivo di ricorso non ha dimostrato l'errore.
Codice penale, art. 63, comma 3
Applicato come criterio moderatore nella rielaborazione del trattamento sanzionatorio in appello: la diversa misura dell'aumento per continuazione deriva dall'uso di questo criterio che ha determinato un nuovo calcolo sostitutivo del precedente.
Codice di procedura penale, art. 597
Richiamato nei motivi di ricorso relativi a violazioni procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non dimostravano un vizio che giustificasse l'annullamento.
Codice di procedura penale, art. 606
Invocato in relazione ai motivi di cassazione, la Corte ha considerato i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati laddove la sentenza di merito aveva risposto alle censures.
Giurisprudenza, Sezioni Unite n. 33752/2013 (Papola, Rv. 255660)
Sez. U. n. 33752 del 28/04/2013, Papola, Rv. 255660
Richiamata dai ricorrenti per il principio relativo al divieto di reformatio in peius; la Corte ha però spiegato che il principio non viene violato quando l'applicazione in appello comporti una rielaborazione integrale e un diverso calcolo del trattamento sanzionatorio basato su criteri diversi, con la conseguente sostituzione del precedente computo.
Massime di principio
- L'inserimento di una contestazione nell'editto della sentenza d'appello può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa se la decisione di merito fornisce motivazione adeguata; la sola omissione della richiesta del P.M. non determina automaticamente una rinuncia invocabile dalla difesa.
- Perché sussista il vizio per mancato riconoscimento della continuazione occorre un confronto specifico e motivato con la sentenza invocata: la Corte di merito deve affrontare le osservazioni e motivare il dissenso; l'omissione di tali elementi nel ricorso indebolisce il gravame.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce ogni diversa determinazione della pena in appello: se il giudice d'appello opera una rielaborazione integrale del trattamento sanzionatorio applicando criteri diversi (per esempio il criterio moderatore dell'art. 63, comma 3), una maggiore entità di taluni incrementi non costituisce automaticamente illegittima aggravazione.
- Le impugnazioni fondate su presunte violazioni procedurali o vizi di motivazione richiedono che il ricorrente dimostri concretamente il nesso tra la presunta violazione e l'errore decisorio; censure meramente assertive o che non confrontano le argomentazioni di merito sono spesso giudicate manifestamente infondate.
- In situazioni simili è prudente produrre in sede di appello ogni documentazione probatoria utile (es. attestazioni di lavoro, elementi sullo stile di vita) quando si teme una dichiarazione di delinquenza abituale o l'aggravamento della posizione, perché la Corte richiede elementi concreti per ritenere fondate le eccezioni.
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