Cassazione Penale, Sentenza n. 9703/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva carenza di motivazione nella determinazione della pena. La difesa contestava che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000, nel testo vigente prima della abrogazione del 2011, per elementi passivi fittizi inferiori a euro 154.937,07 la pena prevista era da sei mesi a due anni; per l'anno 2008 gli elementi passivi contestati ammontavano a euro 11.830,88, pertanto la pena irrogata dalla Corte territoriale (un anno) sarebbe stata pari al doppio del minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la disciplina dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 e l'abrogazione del comma 3 intervenuta nel 2011, confermando che l'importo contestato (euro 11.830,88 per il 2008) rientrava nella previsione dell'abrogato comma 3. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la pena determinata in sede di rinvio (un anno di reclusione) non superasse il valore medio edittale e che, secondo consolidato orientamento, quando la pena è al di sotto della media edittale non sia necessaria una motivazione specifica; inoltre il criterio dell'adeguatezza risultava comunque desumibile dal complesso argomentativo della sentenza impugnata. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
comma 1 e comma 3 (quest'ultimo abrogato dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. L. 14 settembre 2011, n. 148)
Il comma 1 fissa la forbice sanzionatoria generale per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false; il comma 3, all'epoca dei fatti, prevedeva per elementi passivi fittizi inferiori a euro 154.937,07 una pena ridotta (da sei mesi a due anni). La Corte applica la disciplina vigente al tempo dei fatti e riconosce che l'importo contestato rientra nel limite del comma 3 abrogato.
d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148)
abrogazione del comma 3 dell'art. 2 d.lgs. 74/2000
Indica che la disposizione che prevedeva la soglia edittale ridotta è stata successivamente abrogata; resta tuttavia applicabile la disciplina previgente ai fatti commessi prima dell'abrogazione.
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
richiamato nella relazione del P.G. per le conclusioni scritte
Citazione procedurale relativa alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di cassazione; non rileva sul merito della determinazione della pena nella decisione di rigetto.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016
Principi consolidati secondo cui, quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica oltre il richiamo al criterio di adeguatezza; il parametro valutativo può essere desunto dal complesso argomentativo della sentenza.
Massime di principio
- La legge applicabile è quella vigente al momento dei fatti: se una disposizione è stata successivamente abrogata, va comunque valutato il regime previgente per il periodo di commissione del reato.
- Se l'importo degli elementi passivi fittizi rientra sotto la soglia prevista dalla norma (qui euro 154.937,07), si applica la relativa fascia edittale ridotta prevista dalla disposizione previgente.
- In materia di determinazione della pena, quando il giudice infligge una pena al di sotto della media edittale non è sempre richiesta una motivazione analitica aggiuntiva; è sufficiente che la congruità sia desumibile dal complesso argomentativo della sentenza richiamando il criterio di adeguatezza.
- Per impugnare efficacemente una determinazione della pena occorre dimostrare che la motivazione è manifestamente insufficiente o che la pena è irragionevole rispetto ai parametri normativi; una deduzione meramente formale di carenza di motivazione può essere rigettata se il quadro argomentativo consente di comprendere le ragioni della scelta.
- Le censure di violazione di legge relative alla quantificazione della pena devono considerare il confronto con i minimi e i massimi edittali e con la prassi consolidata della giurisprudenza sulla necessità (o meno) di motivazioni dettagliate a seconda della collocazione della pena nella gamma edittale.
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