Cassazione Civile, Sentenza n. 33302/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2007-2011 notificati dal Comune in relazione alla maggiore superficie accertata con sopralluogo (mq.780 + mq.7688) rispetto alla superficie dichiarata dalla società (mq.2030) per il parcheggio in autosilo 'San Francesco'. La questione centrale era se la società avesse diritto all'esenzione prevista per aree inidonee a produrre rifiuti ai sensi dell'art.62, co.2 D.lvo 507/93, considerato che non risultava indicata nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione tale circostanza.
La decisione
Rigetto del ricorso in Cassazione. La Corte ha confermato che l'esenzione prevista dall'art.62, co.2 D.lvo 507/93 richiede l'indicazione nella denuncia originaria o in quella di variazione, permettendo all'ente impositore di verificare tempestivamente i requisiti; la mancata indicazione preclude la fruizione dell'esenzione anche se il contribuente produce in giudizio elementi tecnici (perizia, foto) sulla natura e funzionamento automatizzato dell'autosilo. È stato inoltre ritenuto ammissibile che il Comune deducesse in appello la mancata prova dell'indicazione in denuncia trattandosi di specificazione di difesa e non di nuova eccezione in senso stretto. Condanna della società al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 6.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi e oneri di legge) e ad ulteriori oneri di contributo unificato ove dovuti.
Norme richiamate
D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62, co. 2
non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esenzione è subordinata a due condizioni concatenate: (i) l'indicazione preventiva nella denuncia originaria o in quella di variazione; (ii) il riscontro oggettivo/documentale della circostanza. L'indicazione in denuncia è requisito essenziale che abilita l'ente al controllo; la mancanza di tale indicazione preclude l'esenzione.
D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507 - art. 70
Disciplina l'obbligo di denuncia/denuncia di variazione a carico del contribuente. La Corte ricorda che l'onere di indicare nella denuncia le circostanze che giustificano l'esenzione grava sul contribuente e costituisce presupposto per la verifica da parte dell'ente impositore.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 57, co. 2
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio; invece una specificazione difensiva dell'ente impositore in appello (come la mancata prova dell'indicazione in denuncia) può essere ammessa se non introduce un nuovo oggetto del giudizio.
Codice di procedura civile - art. 115
Riguarda il principio della motivazione della decisione. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia motivato correttamente la sua decisione richiamando la rilevanza della mancata indicazione in denuncia come causa preclusiva dell'esenzione, perciò non ha ravvisato vizio di motivazione rilevante ai fini della cassazione.
Codice di procedura civile - artt. 112 e 345
Richiamati dalla ricorrente nella censura circa violazioni procedurali; la Corte tuttavia ha ritenuto infondate le doglianze, spiegando la natura delle eccezioni e delle difese nel processo tributario.
D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, co. 1‑quater (modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma richiamata in dispositivo relativa agli effetti e formalità del contributo unificato e della liquidazione delle spese; è stata applicata per la condanna alle spese.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione TARSU prevista dall'art.62 co.2 D.lvo 507/93 è necessario indicare la circostanza esentante nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione; l'inosservanza di tale obbligo preclude l'esenzione anche se in giudizio si allegano prove tecniche sulla natura dell'immobile.
- L'onere della prova della sussistenza dell'esenzione ha una componente informativa a carico del contribuente: la denuncia tempestiva consente all'ente di verificare i requisiti; la prova successiva in giudizio non sopperisce all'assenza della denuncia quando la legge richiede espressamente l'indicazione preventiva.
- Nel processo tributario il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello (art.57 D.lgs. 546/92) riguarda le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio; la parte pubblica può, in appello, specificare difese o precisazioni che non ampliano l'oggetto della lite originaria.
- È strategicamente importante per i contribuenti che intendono ottenere esenzioni o riduzioni basate su caratteristiche particolari degli immobili presentare una denuncia/variazione dettagliata e documentata quanto prima, corredando la stessa con idonea documentazione oggettiva per agevolare i controlli dell'ente.
- In conflitti simili, il giudice valuterà prima la regolarità formale dell'adempimento dichiarativo richiesto dalla norma; solo se l'indicazione è stata formalmente effettuata potrà rilevare e apprezzare, nel merito, la prova tecnica prodotta sulle caratteristiche dell'immobile.
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