Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27676/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di ottenere le differenze retributive tra il livello di inquadramento percepito come "addetto all'esercizio" e quello superiore previsto per le mansioni di "coordinatore di esercizio", per il periodo dal 1 maggio 2008 al 31 dicembre 2016. La corte territoriale aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori sulla base della prova testimoniale, ritenendo che il lavoratore avesse svolto attività di coordinamento degli operatori e degli addetti con margini di discrezionalità e iniziativa compatibili con la qualifica superiore. In cassazione la società datrice deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e vizi processuali e motivazionali: lamentava che la corte d'appello avesse valorizzato, in senso a lei sfavorevole, la contraddizione tra una testimonianza resa nel presente giudizio e altra deposizione del medesimo teste resa in diverso giudizio, deposizione che era stata prodotta tardivamente e irritualmente dalla controparte tramite memoria non autorizzata. Secondo la ricorrente, la corte di merito, acquisendo e utilizzando quei verbali senza consentirle un'adeguata interlocuzione, avrebbe violato il contraddittorio e il diritto di difesa, oltre agli artt. 115, 116 e 437 c.p.c. e all'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la valutazione della deposizione contestata non era decisiva: la decisione di merito sullo svolgimento delle mansioni superiori poggiava su un complesso probatorio autonomamente sufficiente, in particolare sulle deposizioni di altri testi ritenute confermative delle allegazioni del lavoratore. La valorizzazione della contraddizione del teste della società, e della deposizione resa in altro giudizio, è stata considerata un argomento soltanto rafforzativo della ricostruzione fattuale già raggiunta aliunde dal giudice d'appello. Ne consegue la condanna della ricorrente alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    disciplina lo svolgimento di mansioni superiori e fonda il diritto alle differenze retributive quando il lavoratore abbia espletato mansioni riconducibili alla qualifica superiore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro violato, ma la Corte non ravvisa una lesione decisiva nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro violato, ma la censura è respinta perché la valutazione probatoria di merito è stata ritenuta non decisiva nel punto contestato.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato con riferimento al giudizio di appello e alla gestione della produzione documentale, ma non ritenuto violato in modo decisivo.

  • art. 24 Cost.

    invocato per dedurre lesione del diritto di difesa; la Corte esclude che la modalità di acquisizione e valorizzazione della prova abbia inciso in modo determinante sull'esito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • comma 1 bis, art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura relativa all'utilizzazione di una prova o di un documento è infondata quando la decisione di merito si fonda su un autonomo compendio probatorio sufficiente a sorreggere l'accertamento, e la prova contestata ha solo funzione rafforzativa o confermativa.
  • La dedotta violazione del contraddittorio o del diritto di difesa non comporta cassazione se la contestata acquisizione documentale non risulta decisiva rispetto alla ratio decidendi e non emerge che, senza quella considerazione, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.
  • L'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori può essere sorretto dalla prova testimoniale complessivamente valutata dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle deposizioni quando la motivazione individua elementi probatori autonomamente idonei.
  • Quando il ricorso è rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.