Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00540/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. articolato in tre presunti errori di fatto: 1) omissione o mancata considerazione di un foglio manoscritto della persona offesa (Avallone Costantino) prodotto nel dibattimento, che indicherebbe un interesse annuo del 5% anziché un interesse mensile del 5%, con conseguente travisamento della attendibilità della vittima; 2) nullità della sentenza per la partecipazione al procedimento di un GOP in violazione degli artt. 11 e 2 del d.lgs. n. 116/2017, anche alla luce dell'abrogazione dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017 ad opera dell'art. 1, co.1, lett. e) della legge n. 51/2025; 3) nullità per vizio motivazionale e violazione dell'art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p., con specifico riferimento alla confisca di beni intestati a terzi (moglie e figlia) e all'applicazione della presunzione di illecita accumulazione nonostante la consulenza tecnica difensiva che, secondo la difesa, escludeva sproporzione redditi/beni

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i profili allegati non configurino errori di fatto percettivi rimediabili ex art. 625-bis c.p.p., ma questioni di valutazione (errore di giudizio) o di interpretazione normativa, escluse dal rimedio straordinario. Sul primo punto la Cassazione ha ritenuto di aver esaminato la doglianza e che la censura configura una diversa lettura delle risultanze probatorie, non una svista percettiva. Sul secondo punto la Corte ha applicato la norma transitoria (art. 30, co.6, d.lgs. 116/2017) nel testo vigente all'epoca e ha escluso l'effetto retroattivo della legge n. 51/2025 entrata in vigore dopo la pronuncia impugnata. Sul terzo punto la Cassazione ha richiamato le pagine della sentenza d'appello che avevano valutato la consulenza tecnica difensiva e ritenuto le censure generiche, non emergendo alcuna svista. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. Inoltre, la richiesta della parte civile di rimborso spese tramite memoria depositata in cancelleria è stata esclusa poiché la parte civile non è intervenuta nella discussione in udienza pubblica

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato agli errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti) che hanno determinato una decisione diversa; non è applicabile agli errori di valutazione giuridico-probatoria o di interpretazione normativa

  • art. 11 e art. 2 d.lgs. n. 116/2017

    Richiamati nella doglianza relativa alla partecipazione di un GOP; la Corte ha valutato la questione alla luce della normativa transitoria vigente al tempo del giudizio e della giurisprudenza prevalente, ritenendo infondata la censura

  • art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017

    La Corte ha applicato il testo della norma così come vigente all'epoca del procedimento e ha ritenuto inesistente una nullità sulla base di successive modifiche legislative entrate in vigore dopo la pronuncia impugnata

  • art. 1, comma 1, lett. e) legge n. 51/2025

    Norma intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; la Corte ha escluso che la modifica possa essere utilizzata per rimettere in discussione la decisione presa anteriormente alla sua entrata in vigore

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati dall'impugnante per dedurre vizio motivazionale nella conferma della confisca; la Corte ha ritenuto che le censure attengano a valutazioni della prova e della motivazione della Corte di merito, non a omissioni percettive integranti errore di fatto

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992

    Norma richiamata in rapporto alla confisca per sproporzione; la Corte ha considerato che la valutazione circa la sussistenza della sproporzione e l'applicabilità della presunzione costituisce valutazione di merito affrontata dalla Corte d'appello

  • art. 644, ultimo comma, cod. pen.

    Norma penale ricorrente nel profilo relativo alla confisca; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato una svista percettiva della Cassazione o della Corte d'appello nell'affrontare il tema

  • Sez. U., n. 16103 del 27/03/2022 (giurisprudenza)

    La Corte ha richiamato il principio che distingue l'errore percettivo (ammissibile nel rimedio dell'art. 625-bis) dall'errore di giudizio o di interpretazione normativa, che non sono rimediabili con il ricorso straordinario

  • Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011 (giurisprudenza)

    Conferma che, se la causa dell'errore non è esclusivamente percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, non si configura l'errore di fatto cui è diretto il rimedio straordinario

  • Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023 (dep. 2024) (giurisprudenza)

    Principio richiamato: nel giudizio di cassazione con trattazione orale non spetta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in udienza pubblica ma abbia solo depositato memoria in cancelleria

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. tutela errori di fatto di natura percettiva (svista/equivoco) e non le diverse valutazioni probatorie o di diritto compiute dal giudice; dunque molte censure che chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili con questo rimedio
  • Per sostenere un errore di fatto occorre dimostrare una effettiva omissione o svista nella considerazione di una risultanza processuale (es. documento presente in atti non considerato affatto), non la semplice discordanza nella valutazione del suo peso probatorio
  • Le modifiche legislative intervenute dopo una pronuncia non possono, in generale, essere invocate per rimettere in discussione decisioni già adottate, salvo che non sussistano condizioni concrete di applicazione retroattiva previste dalla legge
  • Le censure relative alla confisca di beni intestati a terzi richiedono dimostrazioni precise di applicazione illegittima di presunzioni o di mancato esame di prove; il richiamo generico a una consulenza tecnica non supera la valutazione motivata del giudice di merito
  • La Corte di cassazione è considerata aver esaminato una questione quando nella motivazione richiama e valuta le pagine della decisione di merito; il richiamo sintetico alla motivazione del merito può essere sufficiente se dalla lettura emerge il confronto delle censure
  • Nel rito con trattazione orale, la parte civile che non interviene in udienza ma deposita solo memoria non consegue automaticamente il rimborso delle spese processuali se chiede tale rimborso tramite deposito in cancelleria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.