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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12194/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bensaia Antonino impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina (29/09/2022) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Messina (14/02/2022) a 2 anni e 1 mese di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). L'imputato era ritenuto assente dalla propria abitazione durante l'orario notturno (nei giorni 16, 19 e 31 agosto 2017) in violazione della prescrizione di non uscire dalla casa dalle 20:00/21:00 alle 7:00. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) errata applicazione della legge penale e mancata nuova valutazione del Tribunale al momento della riapplicazione della misura nel 2015; presunta violazione del ne bis in idem in relazione a una sentenza del 19/10/2020; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al funzionamento del citofono (contraddittorietà tra testi di polizia e testi della difesa); (3) mancata considerazione della sentenza del 19/10/2020 (richiamata al punto 1); (4) omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (5) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis e errata applicazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile. Sul primo e terzo motivo ha rilevato che la rivalutazione della pericolosità del ricorrente era avvenuta (provvedimento del 12/09/2016) e che non sussiste il ne bis in idem perché la sentenza del 19/10/2020 riguardava fatti commessi in data diversa (aprile 2018) rispetto ai fatti oggetto del procedimento (agosto 2017). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in cassazione perché verte su valutazioni di fatto (dichiarazioni dei testi sul funzionamento del citofono) non sindacabili in questa sede. Il quarto motivo (tenuità) è stato escluso: la Corte territoriale aveva valutato correttamente la natura non tenue della condotta, evidenziando la reiterazione (tre episodi in due settimane) e i precedenti specifici. Il quinto motivo è stato respinto perché la mancata concessione delle attenuanti generiche era sorretta da motivazione logica (numerosi precedenti, anche per reati gravi, e assenza di elementi positivi). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che punisce la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la Corte ha applicato tale disposizione alla condotta di allontanamento dall'abitazione nell'orario notturno prescritto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la valutazione è complessiva e richiede bilanciamento di modalità, colpevolezza e danno, e può essere esclusa per reiterazione e gravità della condotta.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della loro concessione in presenza di precedenti gravi e senza elementi positivi a favore dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena, richiamati in connessione con la valutazione della tenuità e delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di bilanciamento nella determinazione della gravità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato il principio che i meri apprezzamenti di fatto (valutazioni sui testi e sulla prova) non possono essere riformati in cassazione.

Massime di principio

  • Il ne bis in idem richiede identità di fatto intesa anche come coincidenza di tempo, luogo e persone: condotte analoghe in tempi diversi costituiscono reati distinti e non impediscono successive contestazioni.
  • Le questioni puramente probatorie o le diverse valutazioni dei testi (fatti di fatto) non sono sindacabili in Cassazione se non rientrano nelle specifiche categorie dell'art. 606 c.p.p.; in sede di legittimità prevale il rispetto delle valutazioni del giudice di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale: la reiterazione del comportamento, precedenti specifici o la gravità dell'offesa ne possono escludere l'applicabilità.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito motivi adeguatamente il diniego, richiamando elementi decisivi (es. precedenti rilevanti, reiterazione) senza dover discutere tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
  • La riapplicazione di misure di prevenzione può essere fondata su una rivalutazione della pericolosità sociale anche quando vi siano precedenti provvedimenti: il giudice deve motivare la sussistenza di residui di pericolosità.
  • Il soggetto che propone ricorso infondato è esposto alla condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); in Cassazione l'onere di censurare vizi di diritto e non solo fatti è essenziale per l'accoglimento.

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