Cassazione Penale, Sentenza n. 12168/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la responsabilità penale per plurime violazioni del DPR n. 309/1990 e ha rideterminato la pena. Mani Xheladin deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. Hoxha Drejtim propone più motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in concorso; (2) censura per il riconoscimento dell'aggravante della "ingente quantità" rispetto al capo b); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p.; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (5) eccessività del trattamento sanzionatorio. Gjoci Gentjan figurava tra gli appellanti in primo grado ed è parte del procedimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti rientrano nell'ambito di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, valutazione non sindacabile in Cassazione se non per arbitrarietà o illogicità, elementi che non emergono nel caso. Quanto alle censure di fatto e alla rilettura della prova (anche in presenza di doppia conforme), la Corte ha richiamato il divieto di riproporre in Cassazione critiche già valutate dai giudici di merito senza indicare specifici travisamenti probatori. Per questi motivi la motivazione è stata ritenuta sufficiente e congrua; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990
Normativa sostanziale in materia di stupefacenti; i ricorrenti erano imputati per plurime violazioni di tale decreto e la Corte ha confermato la responsabilità per i reati ad esso ascritti.
art. 114 c.p.
Richiamato dal ricorrente quale attenuante non riconosciuta; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al mancato riconoscimento di tale circostanza nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri per il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha applicato tale criterio riconoscendo che la valutazione comparativa dei giudici di merito è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.
Massime di principio
- Le valutazioni sulla quantificazione della pena e sull'applicazione delle attenuanti generiche sono in larga parte discrezionali: la Cassazione le verifica solo se risultano arbitrarie o illogiche.
- Le impugnazioni che si limitano a una rinnovata valutazione dei fatti o della prova, senza indicare specifici travisamenti probatori o violazioni di legge, sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.
- In caso di 'doppia conforme' (conferma tra primo e secondo grado) le motivazioni dei due giudici si integrano; la Cassazione valuta l'insieme e richiede l'indicazione di errori giuridici o di carenze motivazionali evidenti.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario mettere in luce profili di diritto (violazione di norme, errori logici gravi, travisamento probatorio specificamente individuato) e non limitarsi a rilievi generici sulla sproporzione della pena.
- Se la pena inflitta rientra nella media edittale e la motivazione del giudice di merito è congrua, la probabilità di successo del ricorso per eccessività del trattamento sanzionatorio è molto bassa.
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