Cassazione Penale, Sentenza n. 12170/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata (nella forma della sola equivalenza), nonché eccessività della pena inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le critiche riguardanti la valutazione comparativa tra attenuanti e recidiva attengono al sindacato discrezionale del giudice della merito e sono verificabili in cassazione solo in presenza di evidente arbitrio o ragionamento illogico. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta esistente, sufficiente, congrua e priva di vizi giuridici tali da giustificare la censura. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che disciplina le fattispecie sanzionate in materia di stupefacenti; il ricorrente era stato condannato ai sensi di questa disposizione e la Cassazione ha confermato la legittimità della condanna materialmente impugnata.
Codice penale, art. 133
Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e per il giudizio di comparazione; la Corte ha ricordato che il bilanciamento fra circostanze è rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se viziato da arbitrio o illogicità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre escluso l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando orientamenti costituzionali.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in assenza di specifiche circostanze, la declaratoria di inammissibilità non esclude la condanna per colpa alla rifusione delle spese.
Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti citati)
Sez. 1, n. 12624 del 12.02.2019; Sez. 4, n. 54966 del 20.09.2017; SS.UU. n. 10713 del 25.02.2010
Principi secondo i quali la motivazione implicita o sintetica è ammissibile e il giudizio di comparazione tra circostanze è sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità.
Massime di principio
- Le valutazioni del giudice di merito sulla comparazione tra attenuanti e aggravanti (inclusa la recidiva) sono tipicamente sindacabili in cassazione solo se risultano arbitrarie o logicamente contraddittorie.
- La Corte di legittimità ammette motivazioni implicite o sintetiche: non è necessaria una disamina parola per parola, purché il decisum risulti comprensibile, congruo e immune da vizi di diritto.
- Le doglianze esclusivamente riferite alla dosimetria della pena incontrano un limite di sindacabilità elevato in Cassazione; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare errori di diritto o valutazioni manifestamente illogiche.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi attinenti alla discrezionalità del giudice del merito, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somme in favore della cassa delle ammende).
- In situazioni analoghe è utile indicare nell'impugnazione elementi chiari che dimostrino l'arbitrarietà o la illogicità delle valutazioni del giudice di merito (es. contraddizioni interne, mancanza totale di riferimenti ai criteri di cui all'art. 133 c.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12167/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12168/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12169/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12171/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12172/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12173/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →