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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12171/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna del Tribunale di Lanciano (sentenza 12/12/2019). La Corte territoriale aveva ritenuto l'appello irrituale perché proposto tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 29/05/2020, antecedente all'entrata in vigore del d.l. n.137/2020, e privo della sottoscrizione digitale richiesta. In cassazione il ricorrente ha dedotto che la trasmissione via PEC effettuata durante l'emergenza sanitaria doveva ritenersi sovrapponibile alla forma prevista dall'art.583 c.p.p., che l'atto era stato sottoscritto digitalmente (file .p7m) e ha invocato il principio del favor impugnationis e le disposizioni emergenziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza anteriore all'emergenza, che considerava inammissibili le impugnazioni tramite PEC, ma ha anche interpretato le disposizioni emergenziali (art.24 del d.l. 18/10/2020, n.137 e i suoi commi) nel senso che la proposizione tramite PEC e la trasmissione di atti elettronici digitalmente sottoscritti rientrano nell'ambito di efficacia delle norme introdotte per il periodo emergenziale. Avendo accertato che l'atto era stato trasmesso tramite PEC e sottoscritto digitalmente, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente per i successivi provvedimenti.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; citata per individuare il fatto-reato oggetto del processo (condanna in abbreviato).

  • artt. 582, 583, 591 cod. proc. pen.

    Art.583 disciplina le modalità di presentazione dell'impugnazione; la Corte territoriale aveva ritenuto tassative le modalità previste e quindi l'uso della PEC antecedente alle norme emergenziali inidoneo. La Cassazione ha precisato che, alla luce delle norme emergenziali, la trasmissione tramite PEC di atti digitalmente sottoscritti è da considerare efficace per la proposizione dell'impugnazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto a un giusto processo; la sentenza non evidenzia un'ulteriore violazione concreta ma la norma è invocata per la tutela delle garanzie processuali e il principio del favor impugnationis.

  • art. 24 d.l. 18/10/2020, n.137 (convertito in L. 18/12/2020, n.176)

    Disposizione emergenziale che ha ammesso la trasmissione dell'atto di impugnazione tramite PEC dall'indirizzo del difensore a quello dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (commi richiamati: 6-ter, 6-bis, 6-sexies, 6-decies). La Cassazione ha ritenuto che tali disposizioni consentono di dare efficacia anche alle impugnazioni trasmesse tramite PEC nel periodo emergenziale, ove l'atto sia digitalmente sottoscritto.

  • D.P.R. 11/02/2005, n.68, art.1, comma 1, lett. g)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sovrapponibilità di modalità elettroniche di comunicazione; la Corte ha considerato il quadro normativo emergenziale unitario nella valutazione dell'efficacia della PEC.

Massime di principio

  • Prima dell'entrata in vigore delle norme emergenziali l'uso della PEC per proporre impugnazioni era ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza: rispettare le forme previste dall'art.583 c.p.p. è fondamentale salvo diverso intervento normativo.
  • Le disposizioni emergenziali (d.l. n.137/2020 e legge di conversione) hanno ammesso la trasmissione tramite PEC degli atti di impugnazione quando l'atto è trasmesso dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio giudiziario e l'atto è digitalmente sottoscritto; in tali casi la PEC può essere considerata idonea a rendere ammissibile l'impugnazione.
  • È essenziale che l'atto elettronico sia effettivamente sottoscritto digitalmente (p.es. formato .p7m) e che sia dimostrabile la data di trasmissione; la mancanza di sottoscrizione digitale può compromettere l'ammissibilità.
  • In situazioni emergenziali o transitorie è opportuno invocare il principio del favor impugnationis e documentare con chiarezza il rispetto delle modalità tecniche e temporali previste dalle norme emergenziali.
  • Per evitare contestazioni formali, meglio trasmettere le impugnazioni secondo le modalità esplicitamente previste dalla normativa vigente al momento della proposizione (PEC con sottoscrizione digitale o deposito conforme alla normativa processuale ordinaria).
  • Se la corte territoriale dichiara l'inammissibilità per ragioni formali, è possibile proporre ricorso per cassazione sostenendo l'applicazione delle norme emergenziali e l'effettiva presenza della sottoscrizione digitale; la Cassazione può annullare e rinviare o annullare senza rinvio quando ricorrono i presupposti.

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