Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12167/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena (con riduzione attribuita a Panebianco) confermando il resto. Venivano entrambi contestati del reato, in concorso, di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 4 DPR n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana). I ricorrenti deducono violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione: in particolare lamentano la mancata derubricazione del fatto all'"ipotesi lieve" prevista dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 e contestano il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la dosimetria del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il primo motivo (mancata derubricazione nell'ipotesi lieve) fosse precluso perché entrambi gli imputati avevano rinunciato a tale deduzione e avevano insistito soltanto sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Quanto alla censura sulla motivazione relativa alla dosimetria delle attenuanti, la Corte ha richiamato l'orientamento che ammette una motivazione implicita o sintetica quando si tratta di apprezzamenti di merito discretivi e ha affermato che il sindacato di legittimità è consentito solo in presenza di mero arbitrio o ragionamento illogico, ipotesi non configurate nel caso. È stata confermata la congruità della pena (nella media edittale). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; usato per qualificare la partecipazione congiunta dei due imputati alla detenzione ai fini di spaccio.

  • art. 73 comma 4 DPR n. 309/1990

    Prevede il delitto relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la fattispecie contestata ai ricorrenti si inquadra in questo comma.

  • art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990

    Prevede l'ipotesi lieve (derubricazione/tenuità) per determinate quantità/minore offensività; la possibilità di invocarla può essere preclusa se l'imputato ha rinunciato alla relativa deduzione nel corso del processo.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (fra cui la motivazione contraddittoria o illogica). La Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili o infondati nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la comparazione e la dosimetria della pena tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha richiamato che il giudizio di comparazione è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 699/1967; Sez. 1, n. 12624/2019; SS.UU. n. 10713/2010)

    Richiamata per affermare che, nella determinazione discrezionale della riduzione di pena per attenuanti generiche, è ammessa una motivazione implicita o sintetica purché non vi sia arbitrio o illogicità.

Massime di principio

  • Se l'imputato rinuncia in modo espresso o manifesta la volontà di non insistire su una specifica deduzione (es. derubricazione all'ipotesi lieve), tale motivo risulta precluso nei gradi successivi e in cassazione.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e la relativa riduzione della pena sono in gran parte discrezionali: la motivazione del giudice di merito può essere implicita o sintetica e rileva in cassazione solo se emerge un chiaro eccesso di potere, arbitrarietà o illogicità.
  • Per ottenere la derubricazione all'ipotesi lieve (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) è necessario sollevare e sostenere tempestivamente la questione con adeguata istruttoria; la rinuncia o la mancata deduzione possono precludere la revisione del punto in cassazione.
  • Il sindacato della Corte di legittimità sulla congruità della pena è limitato: la pena rientrante nella media edittale e motivata in modo non contraddittorio difficilmente sarà cassata.
  • Gli errori formali o conviviali nella motivazione devono essere tali da configurare un ragionamento illogico o arbitrario per essere accolti in cassazione; meri difetti di specificazione delle ragioni non sono sufficienti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende, salvo giustificazioni che consentano l'esonero.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.