Cassazione Penale, Sentenza n. 12169/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la sua responsabilità penale, contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata prevista dall'art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990 (cd. ipotesi lieve) e censura la pena concreta inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato le decisioni di merito (Tribunale di Trani e Corte d'Appello di Bari) ritenendo che la motivazione sia esistente, sufficiente e congrua; ha escluso la derubricazione nella ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990 perché il ricorso non ha adeguatamente confrontato le argomentazioni dei giudici di merito; ha ritenuto la pena nella media edittale e la motivazione sulla comparazione di circostanze non viziata da arbitrio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990, art. 73 comma 4
Articolo applicato per l'imputazione principale contestata; la Corte ha confermato l'applicazione della fattispecie prevista dal comma 4 ritenendo fondata la responsabilità penale del ricorrente.
DPR n. 309/1990, art. 73 comma 5
La Corte ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'ipotesi lieve, richiamando che tale attenuazione è riconosciuta solo in presenza di "minima offensività" della condotta valutabile su base qualitativa, quantitativa e altri parametri; se uno degli indici previsti risulta negativo, gli altri non incidono sul giudizio.
Richiamato in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte afferma che la comparazione è sindacabile in Cassazione solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico.
Codice di procedura penale, art. 616
Citato relativamente all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista tale assenza e, dunque, ha pronunciato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In casi di "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado) la Corte di legittimità valuta congiuntamente le motivazioni di entrambi i gradi: il ricorso deve confrontarsi specificamente con gli argomenti esposti da entrambi i giudici, altrimenti è aspecifico e inammissibile.
- Per ottenere la derubricazione nella "ipotesi lieve" ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è necessario dimostrare la "minima offensiveità" della condotta con elementi concreti (quantitativi, qualitativi e altri parametri); la mera ripetizione di censure non è sufficiente.
- La valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione della pena è scrutinabile in Cassazione solo se emerge un evidente arbitrio o illogicità; motivazioni implicite o sintetiche possono essere comunque ritenute valide se nel complesso congrue.
- Un ricorso in Cassazione che non evidenzi in modo puntuale errori logico‑giuridici nella motivazione dei giudici di merito corre elevato rischio di inammissibilità e di condanna alle spese, oltre che a sanzioni pecuniarie previste dalla normativa.
- Nelle impugnazioni penali è utile formulare censure concrete e circostanziate (indicare specifici passi della motivazione ritenuti contraddittori o irragionevoli) e non limitarsi a conclusioni generiche, specialmente quando esiste una sentenza di secondo grado che richiama espressamente le ragioni del primo grado.
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