Cassazione Penale, Sentenza n. 12172/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per furto (artt. 624 e 625 c.p., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2); in cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per presunto error in procedendo derivante dalla dichiarata assenza dell'imputato all'udienza di appello del 28/11/2022, nonostante fosse sottoposto a regime di affidamento in prova al servizio sociale (provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona del 27/11/2019) e quindi, a suo avviso, legittimamente impedito a comparire; ha dunque censurato la trattazione dell'appello non svolta nelle forme del rito camerale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'affidamento in prova descritto nel provvedimento non comportava una limitazione della libertà di movimento tale da integrare un legittimo impedimento a comparire (erano previsti obblighi informativi ma non il divieto di allontanarsi dal territorio comunale), per cui la Corte territoriale ha legittimamente dichiarato l'assenza e confermato la sentenza di merito. Rimane valida la condanna per furto con la pena di 6 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa (con esclusione dell'aggravante art.625 n.2 e riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti) e la Corte ha altresì rigettato le richieste relative alla particolare tenuità del danno patrimoniale e il riesame del trattamento sanzionatorio; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Articolo sulla fattispecie di furto; la condanna è stata fondata anche sulle immagini di videosorveglianza e altri elementi di fatto
Codice penale, art. 625, n.7 (e richiamo all'art.625 n.2)
Articolo sulle circostanze aggravanti relative al furto; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie ma ha escluso l'aggravante di cui al n.2, riconoscendo invece equivalenti circostanze attenuanti generiche
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c)
Motivo di ricorso per cassazione per presunto error in procedendo; la Cassazione può, per questa censura, esaminare anche i fatti processuali per valutare la fondatezza della doglianza
Codice di procedura penale, artt. 178 lett. c), 179, 185, 420-bis, 420-ter
Riferimenti procedurali richiamati in relazione alle modalità di notificazione, comparizione e al giudizio in mancanza; utilizzati per valutare la legittimità della dichiarazione di assenza e delle forme del rito camerale
Provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale (Tribunale di Sorveglianza di Ancona, 27/11/2019)
Il provvedimento prevedeva obblighi informativi e giustificativi per gli spostamenti ma non una limitazione assoluta della libertà di movimento oltre il territorio comunale; sulla base di ciò la Corte ha ritenuto che non sussistesse impedimento a comparire
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale, di per sé, non costituisce un legittimo impedimento a comparire in udienza: è una misura in regime di libertà e non una restrizione automatica della mobilità.
- Solo se il provvedimento di affidamento contiene una specifica limitazione della libertà di movimento (es. divieto di allontanarsi da un ambito territoriale) e non è stata concessa l'autorizzazione, l'assenza può essere considerata legittimamente giustificata.
- Il ricorso per cassazione fondato su error in procedendo ex art. 606(1)(c) consente alla Corte di cassazione di esaminare anche gli atti e i fatti processuali per verificare l'effettiva fondatezza della censura.
- Le immagini di videosorveglianza, se coerenti e collegate ad altri elementi probatori, possono costituire base valida per la condanna.
- La valutazione della equivalenza tra aggravante e circostanze attenuanti generiche richiede adeguata motivazione sulla condotta e sulle prospettive di resipiscenza dell'imputato; l'assenza di segni di concreta resipiscenza può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti più favorevoli.
- La richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale di particolare tenuità va valutata concretamente in relazione al valore del bene sottratto: se il valore non è esiguo, la riduzione non è concessa automaticamente.
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