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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00697/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore aeroportuale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una compagnia aerea contro il gestore aeroportuale per ottenere la restituzione delle somme pagate in eccedenza per la subconcessione di spazi uso ufficio all’interno dell’aeroporto, ritenute oltre il dovuto perché applicate in violazione della disciplina sull’accesso agli impianti aeroportuali, della normativa antitrust e dei principi di non discriminazione. Il Tribunale aveva accertato la violazione dell’art. 102 TFUE, dell’art. 2597 c.c. e dell’art. 9 l. 192/1998, dichiarando nulle le tariffe per la parte eccedente rispetto ai criteri ENAC e condannando alla restituzione. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che l’attività svolta negli uffici fosse attività aviation, che il provvedimento AGCM A377 costituisse prova privilegiata dell’abuso di posizione dominante, che il corrispettivo regolamentato ENAC fosse parametro idoneo anche per gli anni anteriori al 2007 e che operassero la nullità della clausola e la sua sostituzione ex artt. 1339 e 1419 c.c. Il ricorso per cassazione del gestore aeroportuale articolava nove motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario; motivazione apparente e violazione dell’art. 116 c.p.c. sull’uso del provvedimento AGCM; violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova; violazione della disciplina normativa nazionale ed eurounitaria sull’handling e attribuzione alla controparte di requisiti non richiesti; carenza di giurisdizione sullo spazio necessario alle attività volative; motivazione apparente su abuso e nullità/sostituzione della clausola; violazione degli artt. 1339 e 1419 c.c.; motivazione apparente sull’abuso di dipendenza economica; motivazione apparente sulla competenza funzionale del Tribunale ex art. 33 l. 287/1990. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi e l’ottavo e il nono, ma ha accolto il settimo motivo, cassando sul punto la sentenza impugnata perché non era giuridicamente sostenibile l’applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. sulla base del solo potere di vigilanza ENAC e, soprattutto, non era consentita una retroattività dei corrispettivi fissati dalla nota ENAC del 2007 in assenza di una chiara previsione normativa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo sul settimo motivo. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure su giurisdizione, motivazione, prova, qualificazione dell’attività, abuso di dipendenza economica e competenza funzionale; ha invece cassato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la nota ENAC del 2007 potesse integrare automaticamente i contratti ex artt. 1339 e 1419 c.c. e fungere da parametro retroattivo per le annualità precedenti. In particolare, la Corte ha affermato che il potere di vigilanza di ENAC non equivale a un potere normativo sostitutivo idoneo a imporre clausole tariffarie a pena di nullità, e che la retroattività del criterio tariffario non poteva essere desunta in via di default da una disposizione non espressamente retroattiva. Restano quindi travolte, limitatamente a tale profilo, le statuizioni sulla sostituzione del canone con il prezzo indicato da ENAC per gli anni anteriori al 2007.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    richiamato come base della censura e della conferma dell’abuso di posizione dominante e dell’applicazione di prezzi non equi ed eccessivamente onerosi da parte del gestore aeroportuale

  • art. 2597 c.c.

    richiamato come dovere del monopolista legale di non discriminare e di determinare congruamente i corrispettivi

  • art. 9 l. 192/1998

    utilizzato dai giudici di merito per qualificare la condotta come abuso di dipendenza economica, ma la Cassazione non si pronuncia nel merito su questo aspetto, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura motivazionale

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità della clausola tariffaria in contrasto con norme imperative

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per la sostituzione della clausola nulla con il corrispettivo ritenuto conforme alla disciplina imperativa; la Cassazione ne esclude l’operatività sulla base del solo potere di vigilanza ENAC e in difetto di una previsione normativa chiara

  • art. 1339 c.c.

    la Corte afferma che l’inserzione automatica di clausole richiede un fondamento in una legge formale o in un atto avente valore di legge in senso sostanziale; non basta un potere di vigilanza amministrativa

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1

    dedotto per il difetto di giurisdizione; il motivo è dichiarato inammissibile anche per giudicato interno e per la sopravvenuta adesione al principio affermato in altra pronuncia delle Sezioni Unite

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte distingue però tra vera violazione di legge e critica alla ricostruzione del fatto

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo nei casi estremi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato indirettamente come unico rimedio per l’erronea valutazione del materiale istruttorio, non convertibile in violazione dell’art. 2697 o dell’art. 116 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non è censurabile la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione si ha solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non se si contesta l’apprezzamento delle prove già acquisite

  • art. 2, 4, 7, 10, 13 e allegato A del d.lgs. 18/1999

    la disciplina sull’handling è richiamata nei giudizi di merito per affermare che l’attività di assistenza a terra e quella strettamente funzionale al volo rientrano nel perimetro regolato, ma la Cassazione considera inammissibile la censura che mira solo a rivalutare il fatto

  • Direttiva 96/67/CE

    richiamata come fonte della disciplina europea sull’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra e sulla disponibilità di spazi necessari, ma non come base sufficiente per la sostituzione automatica della clausola contrattuale

  • art. 33 l. 287/1990

    invocato per sostenere la competenza funzionale della Corte d’appello; la censura è dichiarata inammissibile e comunque non decisiva nel perimetro della decisione

  • art. 103 Cost.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ritenuto inammissibile

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ritenuto inammissibile

  • art. 7 c.p.a.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ritenuto inammissibile

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte chiarisce i limiti del vizio motivazionale in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il vizio motivazionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione e del giusto processo

Massime di principio

  • L’inserzione automatica di una clausola nel contratto ex art. 1339 c.c. richiede una base normativa chiara e sufficientemente cogente: non basta un mero potere di vigilanza amministrativa né una determinazione tariffaria priva di espressa forza sostitutiva.
  • La sostituzione della clausola nulla ex art. 1419, comma 2, c.c. presuppone che la clausola difforme contrasti con una norma imperativa idonea a imporre direttamente il contenuto sostitutivo; in difetto, non opera la sostituzione automatica.
  • Non può attribuirsi, in via generale e senza previsione espressa, efficacia retroattiva a criteri tariffari o provvedimenti amministrativi destinati a regolare i corrispettivi contrattuali.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce l’onere della prova in modo erroneo; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio o la ritenuta dimostrazione del fatto.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non coincide con la critica alla valutazione delle prove: è deducibile solo se il giudice attribuisce a prove non legali un valore di piena prova o disattende prove legali.
  • Il sindacato sulla motivazione in cassazione è oggi limitato alle anomalie motivazionali estreme, non alla semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione stessa.
  • Le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto storico e delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità, quando siano formulate come violazioni di legge ma in realtà investano la ricostruzione del fatto.
  • In materia antitrust, le conclusioni dell’AGCM possono avere un’elevata attitudine probatoria, ma la loro utilizzabilità non esonera il giudice dal verificare la concreta riconducibilità della fattispecie decisa al provvedimento amministrativo richiamato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioniGiurisdizione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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