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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19447/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il Tribunale di Genova, su istanza di un creditore, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di una società. Il legale rappresentante della società, rimasto non comparso davanti al Tribunale, ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di liquidazione giudiziale; la Corte d'Appello ha rigettato il reclamo. Contro tale decisione il legale rappresentante ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 e 51 CCII e degli artt. 140, 142 e 143 c.p.c. Sosteneva, da un lato, che l'asserita impossibilità di notificare il ricorso introduttivo all'indirizzo PEC della società sarebbe smentita dalla successiva notifica via PEC della sentenza; dall'altro, che il rifiuto del commercialista di ricevere la notifica presso la sede legale avrebbe imposto l'attivazione della procedura ex art. 140 c.p.c. La Corte ha ritenuto il primo argomento privo di autosufficienza e comunque irrilevante, e il secondo contrario alla disciplina speciale delle notifiche concorsuali, che esclude l'applicazione della disciplina ordinaria del codice di rito in caso di irreperibilità o mancato esito della notifica presso la sede legale. La memoria del ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, nelle procedure concorsuali, la notificazione del ricorso e del decreto segue il regime speciale dell'art. 40 CCII, che distingue tra mancato esito della PEC per causa imputabile al destinatario e mancato esito per cause non imputabili. Nel primo caso si procede all'inserimento nell'area web riservata/Portale dei servizi telematici; nel secondo alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale e, solo se ciò non è possibile, al deposito in casa comunale. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale disciplina speciale prevale su quella ordinaria degli artt. 138 ss. e 140 c.p.c., e ha escluso che il ricorso si confrontasse adeguatamente con tale principio. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le parti intimate non hanno svolto difese, non sono state liquidate spese di lite. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la definizione accelerata del giudizio di cassazione; la Corte richiama la proposta di definizione e la successiva decisione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la fissazione della camera di consiglio per la trattazione del ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato nella proposta di definizione come possibile causa di inammissibilità del ricorso per contrasto con orientamenti consolidati.

  • art. 40 CCII

    Disciplina speciale della notificazione del ricorso e del decreto nelle procedure concorsuali: se la PEC non è possibile o ha esito negativo per causa imputabile al destinatario si procede all'inserimento nel Portale/area riservata; se l'esito negativo non è imputabile al destinatario si procede alla notifica presso la sede legale tramite ufficiale giudiziario e, solo in ulteriore subordine, al deposito in casa comunale.

  • art. 41 CCII

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma nella decisione.

  • art. 51 CCII

    Norma richiamata dal ricorrente nel censurare il rigetto del reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale.

  • artt. 140 c.p.c.

    La Corte esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria delle notifiche in caso di irreperibilità, perché sostituita dalla disciplina speciale concorsuale.

  • art. 142 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente, ma ritenuta non applicabile alla notificazione concorsuale regolata dall'art. 40 CCII.

  • art. 143 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente, ma ritenuta non applicabile alla notificazione concorsuale regolata dall'art. 40 CCII.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato in relazione al diverso regime delle notifiche alle persone giuridiche nel procedimento ordinario, distinto dalla disciplina speciale concorsuale.

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Richiamato quale antecedente normativo sostanzialmente corrispondente all'art. 40 CCII e come base del consolidato orientamento nomofilattico.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel controllo di costituzionalità già superato dalla disciplina speciale delle notifiche concorsuali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel controllo di costituzionalità già superato dalla disciplina speciale delle notifiche concorsuali.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso e del decreto segue una disciplina speciale e semplificata che prevale sulle regole ordinarie del codice di procedura civile.
  • L'infruttuoso tentativo di notificazione via PEC, se imputabile al destinatario, consente il passaggio alla notificazione mediante inserimento nel Portale dei servizi telematici/area riservata; se l'esito negativo non è imputabile al destinatario, si procede alla notifica presso la sede legale e solo in ultima istanza al deposito in casa comunale.
  • La disciplina speciale delle notifiche concorsuali esclude l'applicazione degli artt. 140, 142 e 143 c.p.c. e, più in generale, delle regole ordinarie sulla irreperibilità del destinatario.
  • L'imprenditore iscritto nel registro delle imprese ha l'onere di munirsi di un indirizzo PEC e di mantenerlo operativo; il mancato assolvimento di tale onere legittima la semplificazione del procedimento notificatorio e gli effetti sfavorevoli conseguenti.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre doglianze già esaminate senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi e con il consolidato orientamento di legittimità richiamato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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