Cassazione Civile, Ordinanza n. 24186/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato nei confronti di due soggetti indicati come ex soci di una cooperativa cancellata dal registro delle imprese. In primo grado il giudice di pace aveva accolto solo in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando i debitori al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali. Il tribunale, in appello, aveva invece accolto il gravame degli opponenti rilevando che, dopo la cancellazione della società, la responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 2, c.c. presuppone che il creditore provi sia la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione sia la riscossione, da parte del socio, di una quota di tale attivo; nel caso concreto, tale prova non era stata fornita e il bilancio di liquidazione indicava una situazione patrimoniale totalmente negativa. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. e dell'art. 2519 c.c., sostenendo che, dopo la cancellazione, la legittimazione e la responsabilità si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto da essi riscosso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., censurando l'attribuzione a suo carico dell'onere di provare la distribuzione dell'attivo e sostenendo che l'attivo era costituito da immobili assegnati ai soci con un atto del 1989 già prodotto in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale secondo cui, nelle azioni dei creditori sociali contro i soci di una società cancellata, la percezione di una quota dell'attivo liquidatorio costituisce elemento costitutivo della pretesa e deve essere provata dal creditore che agisce in giudizio. La Corte ha richiamato il principio per cui l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci limitatamente responsabili nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, con conseguente onere probatorio a carico del creditore insoddisfatto. Poiché nel caso concreto la prova della distribuzione dell'attivo e della riscossione di somme o beni da parte dei soci non era stata dimostrata, la sentenza impugnata è stata confermata. Nulla è stato disposto per le spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci entro il limite di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; la norma si applica anche alle cooperative tramite il rinvio dell'art. 2519 c.c.
Rende applicabile alle società cooperative la disciplina richiamata dell'art. 2495 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava sul creditore che agisce contro i soci, ivi compresa la distribuzione dell'attivo e la riscossione di una quota da parte del socio.
È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
È il parametro processuale invocato nel secondo motivo, anche se la censura viene trattata come violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nell'azione del creditore sociale contro il socio di una società estinta, la responsabilità del socio è limitata a quanto da questi effettivamente riscosso in sede di liquidazione.
- La percezione di una quota dell'attivo liquidatorio costituisce elemento costitutivo del diritto del creditore verso il socio estinto, sicché deve essere provata dal creditore che agisce in giudizio.
- Se il bilancio finale di liquidazione evidenzia una situazione patrimoniale negativa e non risulta la distribuzione di attivo, la domanda del creditore nei confronti del socio non può essere accolta.
- L'applicazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. alle cooperative è ammessa per effetto del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.
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