Cassazione Civile, Ordinanza n. 18263/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Una cooperativa di autotrasporto aveva fornito laterizi refrattari e chiedeva che il relativo credito, già ammesso al passivo di una società in amministrazione straordinaria per euro 113.784,95 in chirografo, fosse riconosciuto in prededuzione. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, ritenendo: che la domanda fosse generica quanto ai fatti costitutivi della prededuzione; che la disciplina speciale sulla prededuzione prevista per determinate imprese operanti in settori strategici richiedesse che la debitrice gestisse direttamente uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, requisito assente nella società debitrice; che l’appartenenza al gruppo societario fosse irrilevante, poiché l’estensione prevista dalla normativa sull’amministrazione straordinaria avrebbe portata solo procedurale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 99 l.f., sostenendo l’illegittimità del procedimento per essere stata la trattazione delegata al giudice relatore con compressione del diritto alla discussione dinanzi al collegio; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della normativa speciale sulla prededuzione, sostenendo che la società debitrice non fosse realmente autonoma rispetto alla capogruppo e che esistesse solo in funzione di questa, rendendo la motivazione del tribunale apparente per mancata considerazione di tale dipendenza funzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il procedimento di opposizione allo stato passivo, per espressa previsione dell’art. 99 l.f., può essere trattato anche da un componente del collegio delegato dal presidente, e che la successiva decisione del collegio si inserisce in un rito speciale deformalizzato, non soggetto alle regole dell’appello ordinario. Sul secondo motivo ha ribadito un orientamento già consolidato: la prededuzione speciale prevista per le prestazioni rese nell’interesse degli stabilimenti industriali strategici si applica solo se la prestazione è resa a favore della debitrice che gestisce direttamente uno stabilimento individuato con d.P.C.M. ex art. 1 d.l. 207/2012; non basta l’appartenenza al gruppo né l’eventuale utilità indiretta per la capogruppo o per altre società del gruppo. Nel caso concreto la debitrice non gestiva uno stabilimento strategico nazionale e tale dato non era superato dalla dedotta appartenenza al gruppo ILVA. La Corte ha anche osservato che non era stata specificamente censurata un’ulteriore ratio decidendi del decreto impugnato, relativa al carattere meramente processuale/organizzativo dell’estensione delle norme sull’amministrazione straordinaria. Nessuna condanna alle spese, perché la parte intimata non si è costituita; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 l.f.
la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti
nel rito dell’opposizione allo stato passivo è legittima la trattazione delegata a un componente del collegio; la successiva decisione del collegio non è soggetta alle regole dell’appello ordinario
il ricorso è inammissibile quando la censura si pone contro un orientamento di legittimità già consolidato
individua, tramite d.P.C.M., gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, requisito oggettivo per la prededuzione speciale
l’estensione della disciplina dell’amministrazione straordinaria alle società del gruppo ha funzione procedurale e organizzativa, non comporta automaticamente l’estensione di norme sostanziali di favore
la previsione di prededuzione speciale è norma eccezionale e di stretta interpretazione, perché deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Cass. S.U. 4315/2020
richiamata per il principio sul raddoppio del contributo unificato
Cass. 12116/2016
la trattazione delegata nel procedimento di opposizione allo stato passivo è compatibile con il rito speciale
Cass. 16304/2021
conferma sia la legittimità della trattazione delegata sia la portata restrittiva della prededuzione speciale nei procedimenti riguardanti imprese strategiche
Cass. 17421/2020
il procedimento di opposizione allo stato passivo non si identifica con l’appello
Cass. 4341/2020
la prededuzione speciale si applica solo alla debitrice che gestisce direttamente lo stabilimento strategico, non alla capogruppo o ad altre società del gruppo
Cass. 21156/2022
non applicabile alla fattispecie perché riferito a prestazioni necessarie alla continuità del ciclo produttivo essenziale
Cass. 21151/2022
richiamata solo per distinguere una fattispecie diversa, in cui il nesso con la situazione produttiva era riferito all’ILVA in quanto tale
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la trattazione può essere validamente affidata a un componente del collegio delegato dal presidente; la successiva decisione del collegio è compatibile con la specialità e la deformalizzazione del rito e non segue le regole dell’appello ordinario.
- Le norme che prevedono una prededuzione speciale in deroga alla par condicio creditorum e all’art. 2740 c.c. sono di stretta interpretazione: il credito è prededucibile solo se la prestazione è resa direttamente in favore del soggetto che possiede tutti i requisiti normativi richiesti.
- L’appartenenza della debitrice a un gruppo societario non basta a estendere benefici sostanziali previsti per una specifica impresa del gruppo, quando la norma presupponga requisiti oggettivi riferiti alla singola debitrice.
- Ai fini della prededuzione speciale per stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, rileva la gestione diretta di uno stabilimento individuato con d.P.C.M.; non è sufficiente un vantaggio indiretto per la capogruppo o per altra società collegata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non attaccano tutte le autonome rationes decidendi della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18243/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18250/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2023 del 27/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →